Obbligo di fedeltà del lavoratore
Il Codice Civile, all'art 2015, disciplina l'obbligo di fedeltà del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ma tale disposizione può essere rafforzata da accordi tra le parti.
L'obbligo di fedeltà prevede che il lavoratore non tratti affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, né divulghi notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o ne faccia uso in modo da arrecare pregiudizio ad essa.
Si usa dire che dall'obbligo di fedeltà scaturiscono i seguenti doveri:
- dovere di non trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro
- dovere di segretezza o riservatezza rispetto alle informazioni e notizie di cui il lavoratore viene a conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni
- dovere di non far trapelare quell'insieme di conoscenze tecniche e dei processi industriali (c.d. know how) che sono alla base dell'impresa.
In caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, il lavoratore è esposto al licenziamento per giustacausa.
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