Obbligo di mantenimento dei figli e le cd spese straordinarie


L'obbligo di mantenimento dei figli. Le cosiddette spese straordinarie e i dubbi interpretativi
Obbligo di mantenimento dei figli e le cd spese straordinarie
1. L'obbligo di mantenimento dei figli
Si è da tempo consolidato un orientamento giurisprudenziale che afferma il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole - secondo il precetto contenuto nell'art. 147 cc - imponendo ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilemnte estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, qualora l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le esigenze di cura e di educazione (cfr. tra le tante Cass. 18 settembre 2013 n. 21273).
Ciò impone, in caso di scissione della coppia genitoriale, di prevedere anche, in quale misura essi contribuiranno a tali spese, aggiungendo pertanto, all'obbligo di corrispondere un eventuale assegno di mantenimento, un ultriore obbligo: quello di rimborsarsi a vicenda una quota (di regola il 50%), delle cd spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli.
2. Le cd spese straordinarie e i dubbi interpretativi
Nel silenzio della legge, resta a carico dell'interprete definire quali spese siano da considerare "ordinarie" e quindi ricomprese nell'alveo di quanto corrisposto con l'assegno di mantenimento, e quali invece debbano considerarsi "straordinarie".
La Giurisprudenza della Suprema Corte, con laconiche pronunce ha da sempre sostenuto che debba essere considerata "spesa ordinaria" quella destinata a soddisfare i bisogni quotidiani, abituali o comunque prevedibili del figlio, contrariamente alla "spesa straordinaria" che sorgerebbe a seguito eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita fino a quel momento, o comunque non quantificabili e non determinabili in anticipo, o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (così ex plurimis Cass. 8/9/2014 n. 18869).
Preme rilevare, di fronte ad una interpretazione che spesso presta il fianco a contrasti piu' o meno accesi (solo a titolo di esempio, il corredo di cancelleria di inizio anno, le spese della mensa scolastica, o l'attrezzatura per svolgere una determinata attività sportiva sono state reputate a volte spese straordinarie a volte spese ordinarie) che molti Tribunali hanno dettato precisi protocolli per facilitare e rendere omogenee le decisioni. Ma come comportarsi in assenza di protocolli?
In via di massima, la Giurisrpudenza reputa di natura ordinaria il cibo, l'abbigliamento, le normali visite pediatriche di controllo della crescita, l'acquisto di libri scolastici e il normale materiale di cancelleria, o di antipiretici per i normali raffreddori invernali, nonchè le spese di importo esiguo sia in rapporto alla natura delle stesse, in quanto non determinate da eventi eccezionali, sia perchè ripetitive e risalenti nel tempo (così Cass. 1/10/2012 n. 16664). Sono state, al contrario, considerate "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, i trattamenti psicoterapeutici, cicli di fisioterapia resi necessari in un incidente stradale, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista (così Trib. di Perugia n. 967/2011), soggiorni/studio all'Estero (Cass. n. 19607 del 2011), le spese per l'acquisto di un mezzo di locomozione (Cass. 20/6/2012 n. 10174) le tasse e i libri universitari.
Va da sè che la discrezionalità del Giudice può di volta in volta determinare difformità nei giudizi ed è pertanto in primis al buon senso che si rimanda ancora una volta, trattandosi di questioni delicate che incidono non solo dal punto di vista economico ma anche, e soprattutto, dal punto di vista dei rapporti genitori/figli.
D'altra parte, che il problema affrontato nel presente articolo diventa spesso argomento su cui i genitori altercano lo conferma anche il recente orientamento della Suprema Corte (Cass. 15/2/2017 n. 4060), che al fine di impedire che il rifiuto di un genitore possa paralizzare la vita dei figli afferma che "non è configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straodinarie ancorchè si tratti di decisioni di maggiore interesse per il figlio" con ciò contraddicendo la giurisprudenza passata e la maggior parte dei protocolli oggi in vigore.

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di Avv. Cecilia Nevi

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