Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni


L'assegno per quei figli che non hanno ancora raggiunto l'autonomia economica.
Fino a quando, in che misura e quale genitore è obbligato?
Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni
Il tema del mantenimento dei figli maggiorenni è stato affrontato dalla giurisprudenza più volte: l'obbligo dei genitori sancito dalla legge di "mantenere, educare, istruire il figli" non cessa con il raggiungimento della maggiore età di questi. I genitori, separati o conviventi, di maggiorenni che ancora non lavorano, dovranno continuare a provvedere al loro mantenimento, sempre secondo le loro, rispettive, capacità economiche.
La domanda che si pone è la seguente: fino a quando e a quali condizioni?
Prendiamo in esame il caso, il più frequente, del figlio che non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica perchè frequenta l'Università. Dovranno i genitori mantenerlo fino alla fine degli studi? La risposta è sì e non solo: dovranno mantenerlo anche fino a quando, terminati con successo gli studi, egli non avrà trovato un'occupazione lavorativa.
Se un obbligo di questo genere può sembrare oneroso, e spesse volte lo sarà, parimenti però il figlio è tenuto a essere "diligente".
La Cassazione ha infatti stabilito che "il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica e quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire all'autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sotrraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita."
Questo principio, più volte sancito in passato, è assolutamente rispondente ai doveri che fanno capo ai genitori relativamente all'obbligo di mantenere ed istruire la prole.
Molto recentemente la Corte di cassazione ha introdotto un ulteriore criterio di valutazione della "diligenza " che il figlio deve dimostrare per continuare ad avere diritto al mantenimento. Il figlio cui i genitori hanno dato l'opportunità di frequentare l'Università, deve sostenere e superare gli esami. Se va "fuori corso" o se sostiene esami in numero irrisorio rispetto al totale complessivo degli esami del suo corso di laurea, perderà il diritto ad essere mantenuto. Al genitore, per sottrarsi all'obbligo di mantenimento, sarà sufficiente dare la prova che il figlio non ha sostenuto che pochi esami, indipendentemente dai motivi che ve lo hanno indotto, salvo che si tratti di gravi motivi di salute.
Nel caso di genitori separati, caso in cui, normalmente, il figlio non autosufficiente economicamente vive presso uno dei due genitori e quest'ultimo percepisce dall'altro un contributo al mantenimento, accadrà che, se il figlio non frequenta con profitto l'Università, il genitore cesserà di versare l'assegno di contributo al suo mantenimento. Ma, così facendo, il figlio non diligente e non studioso, rimarrà ad intero carico del genitore con il quale abita, di solito la madre, la quale potrà sottrarsi, sì, all'obligo di mantenimento, ma sarà obbligata a somministrare al figlio quanto gli è indispensabile per vivere (cosiddetto obbligo alimentare). Il genitore con il quale il figlio maggiorenne non autosuffciente convive sarà quindi tenuto a fornire al figlio il vitto e l'alloggio.

Articolo del:


di avvocato Cinzia Cagnola

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse