Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
Quando viene meno l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e fino a che punto il genitore deve farsi carico del figlio ambizioso o fannullone?
La nostra legislazione, anche di rango costituzionale, prevede espressamente l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, a prescindere dal fatto che essi siano nati da una relazione coniugale o da una convivenza more uxorio. Tale obbligo permane, come noto, anche qualora intervenga una crisi famigliare e i coniugi decidano di separarsi e, in seguito, di divorziare.
Accade infatti spesso che in sede di separazione il genitore non collocatario si impegni (o venga obbligato) al versamento di un assegno in favore del genitore che convive con i figli, quale contributo al mantenimento degli stessi, con la possibilità per entrambi i genitori di chiedere l'adeguamento di tale provvedimento economico qualora si verifichino situazioni che richiedono un aumento o una revoca dello stesso.
Per la cessazione dell'obbligo di mantenimento, dunque, non ha alcuna rilevanza il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio: l' art.337 septies c.c. conferma, infatti, espressamente che i genitori possono essere obbligati anche al mantenimento dei figli maggiorenni, a condizione che essi non siano economicamente indipendenti. Il presupposto per il venir meno di tale obbligo è, dunque, il raggiungimento dell'autosufficienza economica, condizione che, in questo momento storico, è assai infrequente si verifichi al compimento dei 18 anni.
Nella legislazione vigente non si rinviene, tuttavia, alcun riferimento espresso circa la "durata massima" dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, nè ulteriori parametri sulla base dei quali stabilire con certezza se il figlio sia economicamente autosufficiente e, di conseguenza, se il genitore possa essere esonerato dall'obbligo di mantenerlo.
Per risolvere tale questione, occorre dunque far ricorso ai parametri elaborati dalla giurisprudenza, che ha avuto modo di pronunciarsi assai spesso in merito.
La giurisprudenza prevalente ha precisato, anzitutto, che l'onere di dimostrare che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli grava sul genitore che richieda di essere esonerato da tale obbligo. Tuttavia, tale onere diviene sempre meno gravoso a mano a mano che si accresce l'età del figlio, in quanto al raggiungimento di un'età in cui in genere dovrebbero essersi conclusi gli studi universitari, si presume che il figlio abbia una professionalità tale da potersi collocare utilmente nel mondo del lavoro. Evidente è, infatti, che il Giudice debba compiere un bilanciamento tra l'interesse dei figli ad essere mantenuti e dei genitori a far sì che tale obbligo patrimoniale non si protragga sine die.
Il genitore che voglia essere esonerato dall'obbligo di mantenimento del figlio ormai maggiorenne dovrà, pertanto, provare, anche mediante presunzioni, che il figlio è economicamente indipendente, ad esempio, in quanto ha trovato un'occupazione lavorativa da cui trae una retribuzione adeguata, oppure che, sebbene privo di occupazione, avrebbe comunque le capacità per collocarsi utilmente nel mondo del lavoro.
Nel valutare il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli maggiorenni, la Corte di Cassazione si è dimostrata particolarmente rigorosa, soprattutto nei casi in cui i figli avevano raggiunto un'età prossima ai trent'anni, ritenendo che la colpevole inerzia del ragazzo nella prosecuzione degli studi o nella ricerca di un lavoro, o il rifiuto ingiustificato di una posizione lavorativa adeguata rispetto alle proprie capacità non possa certamente gravare sul genitore. Se, dunque, il figlio non vuole lavorare, ha abbandonato gli studi o continua a mutare corso di laurea o, ancora, è all'inconcludente ricerca di occupazioni ambiziose o di nuovi titoli di studio, si dovrà fare carico delle proprie aspirazioni (a maggior ragione ove le stesse non siano il linea con le condizioni economiche e di vita della famiglia di origine).
Allo stesso modo, una volta venuti meno i presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne, la giurisprudenza esclude radicalmente che possa sorgere nuovamente qualche obbligo contributivo a carico del genitore, ad esempio, in ipotesi di perdita dell'impiego lavorativo da parte del figlio o di sopravvenienza di circostanze che lo rendano momentaneamente privo di sostentamento economico. In tale circostanza, dunque, il ragazzo potrebbe aspirare, al più, all'ottenimento di un assegno alimentare, ove naturalmente riesca a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all' art.438 c.c.
Accade infatti spesso che in sede di separazione il genitore non collocatario si impegni (o venga obbligato) al versamento di un assegno in favore del genitore che convive con i figli, quale contributo al mantenimento degli stessi, con la possibilità per entrambi i genitori di chiedere l'adeguamento di tale provvedimento economico qualora si verifichino situazioni che richiedono un aumento o una revoca dello stesso.
Per la cessazione dell'obbligo di mantenimento, dunque, non ha alcuna rilevanza il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio: l' art.337 septies c.c. conferma, infatti, espressamente che i genitori possono essere obbligati anche al mantenimento dei figli maggiorenni, a condizione che essi non siano economicamente indipendenti. Il presupposto per il venir meno di tale obbligo è, dunque, il raggiungimento dell'autosufficienza economica, condizione che, in questo momento storico, è assai infrequente si verifichi al compimento dei 18 anni.
Nella legislazione vigente non si rinviene, tuttavia, alcun riferimento espresso circa la "durata massima" dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, nè ulteriori parametri sulla base dei quali stabilire con certezza se il figlio sia economicamente autosufficiente e, di conseguenza, se il genitore possa essere esonerato dall'obbligo di mantenerlo.
Per risolvere tale questione, occorre dunque far ricorso ai parametri elaborati dalla giurisprudenza, che ha avuto modo di pronunciarsi assai spesso in merito.
La giurisprudenza prevalente ha precisato, anzitutto, che l'onere di dimostrare che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli grava sul genitore che richieda di essere esonerato da tale obbligo. Tuttavia, tale onere diviene sempre meno gravoso a mano a mano che si accresce l'età del figlio, in quanto al raggiungimento di un'età in cui in genere dovrebbero essersi conclusi gli studi universitari, si presume che il figlio abbia una professionalità tale da potersi collocare utilmente nel mondo del lavoro. Evidente è, infatti, che il Giudice debba compiere un bilanciamento tra l'interesse dei figli ad essere mantenuti e dei genitori a far sì che tale obbligo patrimoniale non si protragga sine die.
Il genitore che voglia essere esonerato dall'obbligo di mantenimento del figlio ormai maggiorenne dovrà, pertanto, provare, anche mediante presunzioni, che il figlio è economicamente indipendente, ad esempio, in quanto ha trovato un'occupazione lavorativa da cui trae una retribuzione adeguata, oppure che, sebbene privo di occupazione, avrebbe comunque le capacità per collocarsi utilmente nel mondo del lavoro.
Nel valutare il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli maggiorenni, la Corte di Cassazione si è dimostrata particolarmente rigorosa, soprattutto nei casi in cui i figli avevano raggiunto un'età prossima ai trent'anni, ritenendo che la colpevole inerzia del ragazzo nella prosecuzione degli studi o nella ricerca di un lavoro, o il rifiuto ingiustificato di una posizione lavorativa adeguata rispetto alle proprie capacità non possa certamente gravare sul genitore. Se, dunque, il figlio non vuole lavorare, ha abbandonato gli studi o continua a mutare corso di laurea o, ancora, è all'inconcludente ricerca di occupazioni ambiziose o di nuovi titoli di studio, si dovrà fare carico delle proprie aspirazioni (a maggior ragione ove le stesse non siano il linea con le condizioni economiche e di vita della famiglia di origine).
Allo stesso modo, una volta venuti meno i presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne, la giurisprudenza esclude radicalmente che possa sorgere nuovamente qualche obbligo contributivo a carico del genitore, ad esempio, in ipotesi di perdita dell'impiego lavorativo da parte del figlio o di sopravvenienza di circostanze che lo rendano momentaneamente privo di sostentamento economico. In tale circostanza, dunque, il ragazzo potrebbe aspirare, al più, all'ottenimento di un assegno alimentare, ove naturalmente riesca a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all' art.438 c.c.
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