Obbligo di preventivo scritto per l'architetto
La Legge 124 del 2017 obbliga il professionista a dettagliare in forma scritta il preventivo delle spese e degli onorari
Già con la Legge 27 del 2012 era stato stabilito l’obbligo di pattuire un compenso per le prestazioni professionali di un architetto prima del conferimento di un incarico da parte di un cliente.
Dal 29 Agosto del 2017, è stato inoltre specificato che il preventivo del professionista debba essere reso noto al cliente in forma scritta o digitale.
Da quando c’è stata l’abrogazione delle tariffe (Decreto Monti del 2012, DL1/2012) ogni professionista può stabilire un compenso in modo autonomo ma per evitare contenziosi è stato da subito evidente che fosse necessario concordare e comunicare con trasparenza i costi delle proprie prestazioni.
Il preventivo di un architetto deve definire i dettagli di tutti i costi professionali relativi alle diverse fasi dell’intervento, progetto, esecuzione e conclusione dei lavori, e deve anche contenere i costi degli eventuali oneri e delle spese relative alle pratiche edilizie.
Prendiamo ad esempio una ristrutturazione interna di un appartamento, ossia un progetto di ridistribuzione dei vani senza modifiche strutturali o di facciata esterna, né aumento di superficie: in casi come questi solitamente la procedura amministrativa da utilizzare è una CILA, cioè una comunicazione di inizio lavori asseverata.
Quali sono le fasi affidate al professionista e come vengono stabiliti i costi relativi?
Rilievo: misurazione dell’appartamento
Progetto: definizione della nuova organizzazione dei vani
Presentazione pratica edilizia: preparazione disegni e moduli da presentare al Comune
Direzione dei lavori: gestione e controllo delle fasi di lavorazioni dell’impresa
Il compenso per queste prestazioni può essere definito dal professionista seguendo diversi criteri, ma generalmente i più utilizzati sono quelli a percentuale sul costo di costruzione o a forfait, pattuendo un compenso indipendente dai costi di esecuzione. Il criterio a percentuale è solitamente il più adoperato nelle ristrutturazioni di piccole unità mentre il criterio a forfait è riservato a lavori importanti.
Per incarichi parziali, solo il rilievo ad esempio, il preventivo può essere calcolato anche in base a una tariffa oraria o giornaliera.
Ogni professionista quindi, è oggi tenuto a descrivere ognuna di queste prestazioni, definendo in modo trasparente e univoco il costo relativo nonché i termini e le scadenze di pagamento.
È importante anche comunicare con chiarezza ciò che è incluso o meno - ad esempio l'intervento di altri specialisti (impiantisti, periti ecc.) oppure la necessità di altre pratiche aggiuntive (costi per la sicurezza sui cantieri, costi di collaudo, accatastamento etc..)
Questo cambiamento di procedura non è però solamente economico. Richiede da parte del professionista un supplemento di responsabilità nel determinare autonomamente i costi da proporre e nel saperli comunicare, e da parte del cliente la capacità di saper discernere e non farsi incantare da prezzi apparentemente molto convenienti che nascondono scarsa professionalità o costi occulti.
Infatti anche in questo settore la liberalizzazione, come nelle telecomunicazioni o nell’energia, ha portato un vantaggio per il consumatore che ha visto diminuire i costi medi rendendo accessibile a molte più persone la possibilità dell’intervento di un architetto professionista anche in piccole ristrutturazioni. Tuttavia, assieme a questo indubbio vantaggio, la liberalizzazione richiede al committente una maggiore attenzione nel valutare le offerte.
In conclusione, secondo le normative attuali quindi, è il professionista a proporre il proprio compenso in assenza di un tariffario stabilito ed il cliente da parte sua ha il diritto di conoscere, prima di incaricare un professionista, tutte le spese a cui andrà incontro durante la realizzazione del progetto.
Dal 29 Agosto del 2017, è stato inoltre specificato che il preventivo del professionista debba essere reso noto al cliente in forma scritta o digitale.
Da quando c’è stata l’abrogazione delle tariffe (Decreto Monti del 2012, DL1/2012) ogni professionista può stabilire un compenso in modo autonomo ma per evitare contenziosi è stato da subito evidente che fosse necessario concordare e comunicare con trasparenza i costi delle proprie prestazioni.
Il preventivo di un architetto deve definire i dettagli di tutti i costi professionali relativi alle diverse fasi dell’intervento, progetto, esecuzione e conclusione dei lavori, e deve anche contenere i costi degli eventuali oneri e delle spese relative alle pratiche edilizie.
Prendiamo ad esempio una ristrutturazione interna di un appartamento, ossia un progetto di ridistribuzione dei vani senza modifiche strutturali o di facciata esterna, né aumento di superficie: in casi come questi solitamente la procedura amministrativa da utilizzare è una CILA, cioè una comunicazione di inizio lavori asseverata.
Quali sono le fasi affidate al professionista e come vengono stabiliti i costi relativi?
Rilievo: misurazione dell’appartamento
Progetto: definizione della nuova organizzazione dei vani
Presentazione pratica edilizia: preparazione disegni e moduli da presentare al Comune
Direzione dei lavori: gestione e controllo delle fasi di lavorazioni dell’impresa
Il compenso per queste prestazioni può essere definito dal professionista seguendo diversi criteri, ma generalmente i più utilizzati sono quelli a percentuale sul costo di costruzione o a forfait, pattuendo un compenso indipendente dai costi di esecuzione. Il criterio a percentuale è solitamente il più adoperato nelle ristrutturazioni di piccole unità mentre il criterio a forfait è riservato a lavori importanti.
Per incarichi parziali, solo il rilievo ad esempio, il preventivo può essere calcolato anche in base a una tariffa oraria o giornaliera.
Ogni professionista quindi, è oggi tenuto a descrivere ognuna di queste prestazioni, definendo in modo trasparente e univoco il costo relativo nonché i termini e le scadenze di pagamento.
È importante anche comunicare con chiarezza ciò che è incluso o meno - ad esempio l'intervento di altri specialisti (impiantisti, periti ecc.) oppure la necessità di altre pratiche aggiuntive (costi per la sicurezza sui cantieri, costi di collaudo, accatastamento etc..)
Questo cambiamento di procedura non è però solamente economico. Richiede da parte del professionista un supplemento di responsabilità nel determinare autonomamente i costi da proporre e nel saperli comunicare, e da parte del cliente la capacità di saper discernere e non farsi incantare da prezzi apparentemente molto convenienti che nascondono scarsa professionalità o costi occulti.
Infatti anche in questo settore la liberalizzazione, come nelle telecomunicazioni o nell’energia, ha portato un vantaggio per il consumatore che ha visto diminuire i costi medi rendendo accessibile a molte più persone la possibilità dell’intervento di un architetto professionista anche in piccole ristrutturazioni. Tuttavia, assieme a questo indubbio vantaggio, la liberalizzazione richiede al committente una maggiore attenzione nel valutare le offerte.
In conclusione, secondo le normative attuali quindi, è il professionista a proporre il proprio compenso in assenza di un tariffario stabilito ed il cliente da parte sua ha il diritto di conoscere, prima di incaricare un professionista, tutte le spese a cui andrà incontro durante la realizzazione del progetto.
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