Obbligo Formativo prevenzioni e sanzioni


Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07 Luglio 2016 prevede l'obbligo formativo e le eventuali sanzioni
Obbligo Formativo prevenzioni e sanzioni
La sicurezza sul lavoro, la prevenzione, la salute, l'organizzazione, le condizioni dei luoghi di lavoro, rappresentano per il legislatore una delle maggiori priorità che si auspica di risolvere, di ovviare e di prevenire gli infortuni e le malattie professionali. A tal proposito considera la Formazione Obbligatoria un ottimo addestramento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Si rileva che la Formazione Obbligatoria come prevista dall'Accordo Stato-Regione del 07 Luglio 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 Agosto 2016 n° 193, in vigore dal 03 Settembre 2016 attua una mini riforma della disciplina sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Giova evidenziare che la formazione deve essere efficace e deve conseguire gli obiettivi di adeguatezza del processo educativo ai contenuti minimi dell'Accordo, si rileva a tal proposito che le persone che devono essere formate devono comprendere:
- i lavoratori e le altre figure istituzionali;
- il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- i dirigenti e i preposti che sono chiamati a dirigere e sovraintendere le varie attività lavorative.
E' importante la collaborazione con organismi paritetici previsti dall'art. 37 c.12 che formano attraversono corsi di formazione continua, per il conseguimento di crediti formativi. Tali corsi possono essere organizzati periodicamente; prevedono la partecipazione anche a convegni e seminari e la verifica mediante test o altra modalità, il rilascio di un attestato, la fruizione dei corsi può avvenire anche in modalità on line ovvero mediante appositi corsi in e-learning.
La formazione deve rispettare le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione come previsti dagli Accordi Stato-Regioni, deve rispettare quanto previsto dalla contrattazione collettiva ossia:
- i principi giuridici comunitari e nazionali
- la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- i soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- la valutazione dei rischi
- l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
- le norme di tecnica della comunicazione
Tutte le competenze acquisite devono essere riportate nel libretto formativo del cittadino, la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
Si precisa che la contrattazione collettiva nazionale disciplina la modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Si mette in luce che i docenti devono avere i requisiti previsti dal decreto del 6 Marzo 2013.
Giova precisare che l'adempimento dei doveri formativi rappresenta uno dei contenuti specifici dell'obbligo di sicurezza, della valutazione dei rischi, dell'adeguamento e della vigilanza sul comportamento dei lavoratori, pertanto la loro violazione comporta a carico del datore di lavoro oltre alla responsabilità penale anche una responsabilità contrattuale in quanto costituisce violazione dell'art. 2087 cod.cov.
Questo Accordo prevede le seguenti responsabilità:
- responsabiltà penale sia nel caso dei c.d. reati di pericolo di natura contravvenzionale previsti dal D.Lgs 81/2008 che in quelli di omicidio o lesioni colpose artt.589-590c.p.
- responsabilità amministrativa delle imprese e degli enti in genere prevista dal D.L.gs 231/2001.
L'Accordo ha come obiettivo fondamentale quello di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori in tutte le mansioni svolte e la formazione deve essere solo un'incentivo ad avere maggiore interesse e maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza per ridurre gli infortuni.

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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