Occultamento delle scritture contabili
Occultamento delle scritture contabili: quando non c`è reato
Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 10 marzo 2000 n.74 salvo che il caso non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, oppure consentire l'evasione a terzi OCCULTA O DISTRUGGE in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
Stando alla giurisprudenza della Suprema Corte il reato in questione non si configura nel caso di mera mancata esibizione delle scritture contabili salvo che la causa della condotta non sia la distruzione o l'occultamento delle stesse. La mancata esibizione quindi non rileva se l'occultamento e la distruzione non emergono nel corso del giudizio instaurato (sentenza n.11248 del 2015)
Peraltro l'imprenditore non puo' essere individuato come autore diretto del reato di cui all'articolo 10 D.Lgs n.74/2000 se ha affidato le scritture contabili al commercialista di fiducia, che poi non le ha esibite alla Guardia di Finanza (n.11479 del 2015).
Abbiamo visto che l'articolo 10 del D.Lgs 74/2000 prevede due distinte condotte:
- l'agente occulta le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione;
- l'agente distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione.
L'individuazione dell'una o dell'altra condotta (occultamento o distruzione) rileva per verificare il momento di consumazione del reato atteso che l'art.158 del codice penale stabile che il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione...
Secondo la giurisprudenza di legittimita':
- la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione;
- l'occultamento ha invece natura permanente nel senso che si protrae nel tempo; pertanto la condotta antigiuridica perdura fintanto che e' consentito il controllo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione.
Stando alla giurisprudenza della Suprema Corte il reato in questione non si configura nel caso di mera mancata esibizione delle scritture contabili salvo che la causa della condotta non sia la distruzione o l'occultamento delle stesse. La mancata esibizione quindi non rileva se l'occultamento e la distruzione non emergono nel corso del giudizio instaurato (sentenza n.11248 del 2015)
Peraltro l'imprenditore non puo' essere individuato come autore diretto del reato di cui all'articolo 10 D.Lgs n.74/2000 se ha affidato le scritture contabili al commercialista di fiducia, che poi non le ha esibite alla Guardia di Finanza (n.11479 del 2015).
Abbiamo visto che l'articolo 10 del D.Lgs 74/2000 prevede due distinte condotte:
- l'agente occulta le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione;
- l'agente distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione.
L'individuazione dell'una o dell'altra condotta (occultamento o distruzione) rileva per verificare il momento di consumazione del reato atteso che l'art.158 del codice penale stabile che il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione...
Secondo la giurisprudenza di legittimita':
- la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione;
- l'occultamento ha invece natura permanente nel senso che si protrae nel tempo; pertanto la condotta antigiuridica perdura fintanto che e' consentito il controllo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione.
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