OCSE all’attacco delle multinazionali con il CBCR
Presentata dall’OCSE la versione finale del progetto Base Erosion and Profit Shifting.
Il 5 ottobre 2015, l’OCSE ha presentato la versione finale del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). La nota piattaforma contro l’evasione e l’elusione delle aziende multinazionali era stata commissionata dal G20 nel 2013 ed è articolata in 15 azioni, predisposte per combattere la pianificazione fiscale internazionale aggressiva perpetrata dai grossi Gruppi, con riferimento principalmente ai problemi concernenti: stabili organizzazioni, transfer pricing, abuso del diritto, passive income, fatturati extra branch, politiche di ruling internazionale, patent box e CFC (Controlled Foreign Companies). Tali misure sono state illustrate durante il meeting dei ministri delle finanze del G20, svolto il 9 ottobre a Lima (Perù).
Il danno fiscale causato dalle grandi multinazionali agli Stati è stato stimato complessivamente tra i 100 e i 240 miliardi di dollari l’anno. Con il progetto congiunto BEPS, OCSE e G20 intendono contrastare tale erosione della base imponibile attuata con il trasferimento degli utili verso Paesi con un’imposizione debole o addirittura nulla. Inoltre, grazie alle interazioni tra le differenti legislazioni tributarie nazionali, non dovrebbe in particolare più risultare alcuna doppia "non-imposizione" dei contribuenti.
Nell’ambito di queste misure adottate dall’OCSE, una delle più efficaci contro l’elusione è rappresentata dall’azione BEPS N. 13, dove figura il report "Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting". Questa, rispetto a quanto inserito nella precedente bozza, prevede, dal 1° gennaio 2016, la compilazione di una documentazione sui prezzi di trasferimento molto più corposa e articolata la quale, con il CBCR, va a completare il quadro informativo che le multinazionali devono fornire alle rispettive Amministrazioni, già composto dal Master File e dal Local File.
L’articolo 1 del nuovo documento identifica, innanzitutto, l’ambito soggettivo, stabilendo in sostanza come la normativa vada a interessare tutti i Gruppi (salvo quelli espressamente esclusi) che abbiano sedi in almeno due differenti legislazioni, anche se costituiti solo da una "casa madre" e da una stabile organizzazione. Sono esclusi quei Gruppi i quali, con riferimento all’esercizio sociale precedente, abbiano un bilancio consolidato che esponga un fatturato complessivo inferiore a 750 milioni di euro (al cambio esistente nel gennaio 2015, per le ipotesi in cui la valuta usata non fosse l’euro).
Detto limite di 750 milioni di fatturato è evidentemente posto a tutela dei Gruppi di minori dimensioni, per i quali non appare corretto prevedere degli adempimenti di carattere amministrativo talmente elevati e sproporzionati.
Ogni società "madre" dovrà comunicare il proprio status all’Amministrazione Fiscale di competenza.
Il contenuto del CBCR viene, poi, precisato dall’articolo 4, il quale dispone che il report dovrà evidenziare:
- informazioni aggregate, con riferimento a ogni Giurisdizione nella quale il Gruppo opera, relative alla quantità di ricavi, all'utile (o alla perdita) prima delle imposte, nonché all'imposta versata, a quella maturata sul reddito, al capitale, ai guadagni accumulati, al numero dei dipendenti e ai beni materiali diversi dal denaro (o, in generale, dai contanti);
- un’identificazione di ogni Entità del Gruppo presso la rispettiva Amministrazione Fiscale di naturale competenza, nonché, laddove questa differisca in base alla residenza fiscale, la Giurisdizione alle cui normative tributarie ciascuna Entità risulti essere assoggettata; inoltre, anche la natura delle attività principali svolte da tali Entità.
Il report deve essere predisposto in ogni Paese sulla base del modello standard di cui alle Linee Guida OCSE in tema di prezzi di trasferimento.
La preparazione e comunicazione del CBCR dovrà, comunque, avvenire entro il termine del periodo d’imposta successivo (ossia, 12 mesi) rispetto a quello di riferimento.
L’OCSE precisa che i dati verranno usati per analizzare il rischio erosivo nei rispettivi Paesi in funzione della non conformità ai prezzi di trasferimento; in ogni caso, le Amministrazioni Fiscali non potranno basare eventuali "aggiustamenti" concernenti il transfer pricing, sul CBCR, ferma restando - se reputata appropriata - ogni eventuale utilizzazione a fini statistici.
L’Amministrazione, inoltre, dovrà mantenere il riserbo sulle informazioni ricevute entro i limiti di quanto imposto dalle vigenti Convenzioni Multilaterali.
Per quanto attiene all’aspetto sanzionatorio, l’OCSE chiarisce che non viene imposto ai Paesi membri un apparato unico comune. Pertanto, ogni Stato è invitato ad assoggettare le multinazionali che non osservino quanto stabilito in materia di corretta compilazione del CBCR a quelle sanzioni di carattere generale già esistenti nel proprio ordinamento tributario.
L’obbligo concernente la predisposizione del report decorrerà - come anticipato inizialmente - dal 1 gennaio 2016.
Leggendo la relazione illustrativa di accompagnamento, si apprende che il nuovo set documentale si pone i seguenti tre obiettivi principali:
- assicurare che i Gruppi multinazionali attribuiscano la dovuta attenzione alla tematica del transfer pricing nel predisporre prezzi e condizioni delle transazioni infragruppo;
- procacciare alle Amministrazioni le informazioni necessarie per verificare il grado di rischio fiscale insito nel modello di business di ciascun Gruppo multinazionale;
- dare alle Amministrazioni le informazioni necessarie per svolgere un adeguato controllo sulla congruità dei prezzi rispetto al loro valore normale.
Il CBCR, in particolare, dovrebbe essere in grado di fornire alle Amministrazioni un quadro armonico del Gruppo e della sua dislocazione (e contestuale capacità di produrre profitti) nei diversi Stati, in modo da valutare ogni probabile rischio di erosione della base imponibile ed essere in condizioni di predisporre un’efficiente attività di controllo.
Come il Master File, anche il CBCR dovrà presumibilmente essere compilato dalla Holding "Capo-Gruppo".
Quanto alla lingua da usare, l’OCSE incoraggia a servirsi delle lingue comuni, ferma restando la potestà delle singole nazioni. In Italia, come noto, è possibile presentare tale documentazione in inglese, oltre che - ovviamente - in italiano.
Dal punto di vista delle aziende, il CBCR, aumentando il grado di conoscenza delle Amministrazioni riguardo alle operazioni poste in essere, comporterà un necessario ripensamento delle politiche di transfer pricing fino a oggi adottate. E’, dunque, lecito ritenere che i grossi Gruppi dovranno in merito porre maggiore attenzione sulle procedure di comportamento e sulla raccolta e gestione delle informazioni, nonché provvedere a un inevitabile aumento delle risorse all’uopo destinate.
Con riferimento, viceversa, ai Governi, nel complesso la nuova piattaforma BEPS richiederà un imponente sforzo attuativo, che passerà dalla modifica delle norme nazionali e convenzionali di circa 90 stati. A tale scopo, l’OCSE sta mettendo a punto uno strumento multilaterale che consenta di intervenire sugli oltre 3.000 trattati fiscali senza ricorrere a negoziazioni Paese per Paese.
Il Governo italiano, come noto, ha recentemente emanato il D.Lgs. 147/2015, recante disposizioni per favorire la crescita e l’internazionalizzazione che, progressivamente, incomincia a dare attuazione ad alcune delle raccomandazioni indicate dall’OCSE.
Si rammenta che la maggior parte di queste raccomandazioni dovrà comunque essere recepita entro il biennio 2016-2017.
Il danno fiscale causato dalle grandi multinazionali agli Stati è stato stimato complessivamente tra i 100 e i 240 miliardi di dollari l’anno. Con il progetto congiunto BEPS, OCSE e G20 intendono contrastare tale erosione della base imponibile attuata con il trasferimento degli utili verso Paesi con un’imposizione debole o addirittura nulla. Inoltre, grazie alle interazioni tra le differenti legislazioni tributarie nazionali, non dovrebbe in particolare più risultare alcuna doppia "non-imposizione" dei contribuenti.
Nell’ambito di queste misure adottate dall’OCSE, una delle più efficaci contro l’elusione è rappresentata dall’azione BEPS N. 13, dove figura il report "Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting". Questa, rispetto a quanto inserito nella precedente bozza, prevede, dal 1° gennaio 2016, la compilazione di una documentazione sui prezzi di trasferimento molto più corposa e articolata la quale, con il CBCR, va a completare il quadro informativo che le multinazionali devono fornire alle rispettive Amministrazioni, già composto dal Master File e dal Local File.
L’articolo 1 del nuovo documento identifica, innanzitutto, l’ambito soggettivo, stabilendo in sostanza come la normativa vada a interessare tutti i Gruppi (salvo quelli espressamente esclusi) che abbiano sedi in almeno due differenti legislazioni, anche se costituiti solo da una "casa madre" e da una stabile organizzazione. Sono esclusi quei Gruppi i quali, con riferimento all’esercizio sociale precedente, abbiano un bilancio consolidato che esponga un fatturato complessivo inferiore a 750 milioni di euro (al cambio esistente nel gennaio 2015, per le ipotesi in cui la valuta usata non fosse l’euro).
Detto limite di 750 milioni di fatturato è evidentemente posto a tutela dei Gruppi di minori dimensioni, per i quali non appare corretto prevedere degli adempimenti di carattere amministrativo talmente elevati e sproporzionati.
Ogni società "madre" dovrà comunicare il proprio status all’Amministrazione Fiscale di competenza.
Il contenuto del CBCR viene, poi, precisato dall’articolo 4, il quale dispone che il report dovrà evidenziare:
- informazioni aggregate, con riferimento a ogni Giurisdizione nella quale il Gruppo opera, relative alla quantità di ricavi, all'utile (o alla perdita) prima delle imposte, nonché all'imposta versata, a quella maturata sul reddito, al capitale, ai guadagni accumulati, al numero dei dipendenti e ai beni materiali diversi dal denaro (o, in generale, dai contanti);
- un’identificazione di ogni Entità del Gruppo presso la rispettiva Amministrazione Fiscale di naturale competenza, nonché, laddove questa differisca in base alla residenza fiscale, la Giurisdizione alle cui normative tributarie ciascuna Entità risulti essere assoggettata; inoltre, anche la natura delle attività principali svolte da tali Entità.
Il report deve essere predisposto in ogni Paese sulla base del modello standard di cui alle Linee Guida OCSE in tema di prezzi di trasferimento.
La preparazione e comunicazione del CBCR dovrà, comunque, avvenire entro il termine del periodo d’imposta successivo (ossia, 12 mesi) rispetto a quello di riferimento.
L’OCSE precisa che i dati verranno usati per analizzare il rischio erosivo nei rispettivi Paesi in funzione della non conformità ai prezzi di trasferimento; in ogni caso, le Amministrazioni Fiscali non potranno basare eventuali "aggiustamenti" concernenti il transfer pricing, sul CBCR, ferma restando - se reputata appropriata - ogni eventuale utilizzazione a fini statistici.
L’Amministrazione, inoltre, dovrà mantenere il riserbo sulle informazioni ricevute entro i limiti di quanto imposto dalle vigenti Convenzioni Multilaterali.
Per quanto attiene all’aspetto sanzionatorio, l’OCSE chiarisce che non viene imposto ai Paesi membri un apparato unico comune. Pertanto, ogni Stato è invitato ad assoggettare le multinazionali che non osservino quanto stabilito in materia di corretta compilazione del CBCR a quelle sanzioni di carattere generale già esistenti nel proprio ordinamento tributario.
L’obbligo concernente la predisposizione del report decorrerà - come anticipato inizialmente - dal 1 gennaio 2016.
Leggendo la relazione illustrativa di accompagnamento, si apprende che il nuovo set documentale si pone i seguenti tre obiettivi principali:
- assicurare che i Gruppi multinazionali attribuiscano la dovuta attenzione alla tematica del transfer pricing nel predisporre prezzi e condizioni delle transazioni infragruppo;
- procacciare alle Amministrazioni le informazioni necessarie per verificare il grado di rischio fiscale insito nel modello di business di ciascun Gruppo multinazionale;
- dare alle Amministrazioni le informazioni necessarie per svolgere un adeguato controllo sulla congruità dei prezzi rispetto al loro valore normale.
Il CBCR, in particolare, dovrebbe essere in grado di fornire alle Amministrazioni un quadro armonico del Gruppo e della sua dislocazione (e contestuale capacità di produrre profitti) nei diversi Stati, in modo da valutare ogni probabile rischio di erosione della base imponibile ed essere in condizioni di predisporre un’efficiente attività di controllo.
Come il Master File, anche il CBCR dovrà presumibilmente essere compilato dalla Holding "Capo-Gruppo".
Quanto alla lingua da usare, l’OCSE incoraggia a servirsi delle lingue comuni, ferma restando la potestà delle singole nazioni. In Italia, come noto, è possibile presentare tale documentazione in inglese, oltre che - ovviamente - in italiano.
Dal punto di vista delle aziende, il CBCR, aumentando il grado di conoscenza delle Amministrazioni riguardo alle operazioni poste in essere, comporterà un necessario ripensamento delle politiche di transfer pricing fino a oggi adottate. E’, dunque, lecito ritenere che i grossi Gruppi dovranno in merito porre maggiore attenzione sulle procedure di comportamento e sulla raccolta e gestione delle informazioni, nonché provvedere a un inevitabile aumento delle risorse all’uopo destinate.
Con riferimento, viceversa, ai Governi, nel complesso la nuova piattaforma BEPS richiederà un imponente sforzo attuativo, che passerà dalla modifica delle norme nazionali e convenzionali di circa 90 stati. A tale scopo, l’OCSE sta mettendo a punto uno strumento multilaterale che consenta di intervenire sugli oltre 3.000 trattati fiscali senza ricorrere a negoziazioni Paese per Paese.
Il Governo italiano, come noto, ha recentemente emanato il D.Lgs. 147/2015, recante disposizioni per favorire la crescita e l’internazionalizzazione che, progressivamente, incomincia a dare attuazione ad alcune delle raccomandazioni indicate dall’OCSE.
Si rammenta che la maggior parte di queste raccomandazioni dovrà comunque essere recepita entro il biennio 2016-2017.
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