Odori di sugo, fritti, etc.? E’ reato


Gli odori da cucina che superano la soglia della tollerabilità integrano la fattispecie di getto pericolose di cose ex art. 674 c.p.
Odori di sugo, fritti, etc.? E’ reato
La Cassazione è intervenuta recentemente[1] per porre fine ad una lite condominiale iniziata a motivo delle continue immissioni di fumi, odori e rumori provenienti dall’appartamento posto a piano terra, degli odierni imputati, atte a molestare e imbrattare l’alloggio di cui al sovrastante appartamento posto al terzo piano.
Per gli Ermellini, la motivazione resa dalla Corte d’Appello è ampia e accurata nell’escludere la possibilità di pronunciare l’assoluzione per insussistenza del fatto perché, «non solo ha ritenuto correttamente sussunta la fattispecie concreta sotto la previsione dell’art. 674 c.p. che comprende anche le emissioni olfattive moleste come spiegato da questa Sezione con sentenza n. 45230/2014, Rv 260980, ma ha anche valutato in modo congruo la prova dei fatti raggiunta in primo grado attraverso le testimonianze delle persone offese, definite come chiare, precise, logicamente strutturate».
In altri e più chiari termini, integra il reato di ‘getto pericoloso di cose’ il comportamento di chi emette odori da cucina tali da superare la normale tollerabilità. ‘Getto pericoloso di cose’ è la rubrica dell’art. 674 del codice penale che recita: «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro».
E così, sono stati dichiarati colpevoli del reato ex art. 674 c.p. i proprietari dell’appartamento posto al piano terra per aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori, in guisa intollerabile sì da molestare i vicini del terzo piano.
Ed è la ‘normale tollerabilità’ di cui all’art. 844 c.c., in assenza di una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, il criterio a cui si deve avere riguardo per verificare quando le immissioni olfattive integrano il reato di cui all’art. 674 c.p., nel caso di specie ampiamente superato, come è risultato provato, ritengono i Giudici di Piazza Cavour, dalle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia.
Ciò precisato, nel reato di ‘getto pericoloso di cose’ possono essere ricomprese le emissioni degli odori di cucina che superino la normale tollerabilità.

[1] Sez. III Penale, 24.03.2017, n. 14467

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di Cristiana Centanni

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