Ok al Superbonus 110% anche per Ville e Villette

Con la risposta all’interpello n. 328 del 9 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano le condizioni grazie alle quali anche i proprietari di ville e villette possono usufruire del Suberbonus 110%.
In base a quanto diffuso dall’agenzia fiscale, anche la villetta a schiera può essere considerata come un’unità immobiliare sui cui poter effettuare i lavori edilizi beneficiando dell’agevolazione fiscale a patto che vi sia:
1. L’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare;
2. Un accesso autonomo dall'esterno.
A presentare l'interpello è stato il proprietario di una villetta a schiera di testa, dotata di riscaldamento autonomo e libera su tre lati, che confina con un’altra villetta soltanto sul lato della parete garage.
Sull’unità immobiliare, l’istante intende realizzare un cappotto termico che consenta il miglioramento di due classi energetiche (come prevede uno dei requisiti essenziali per poter beneficiare del Superbonus 110%) e ha chiesto all’Agenzia fiscale se anche per la sua proprietà sia possibile beneficiare della detrazione del 110% introdotta dall’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77).
Indice:
Superbonus 110%: la normativa di riferimento
La risposta dell’Agenzia delle Entrate muove i passi citando la normativa di riferimento del Superbonus 110%. Come ormai noto, l’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ha introdotto una detrazione maggiorata rispetto al passato, pari al 110%, sulle spese sostenute per effettuare gli interventi di efficientamento energetico (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) e per il consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Sismabonus).
In base alla prima formulazione della norma, i lavori dovevano essere effettuati entro il 31 dicembre 2021, ma con la Legge di bilancio 2021 il termine è stato prorogato al 30 giugno 2022, con la possibilità di terminare i lavori già avviati entro il 31 dicembre 2022.
Anche il comma 10 dell’articolo citato del Decreto Rilancio è stato modificato in modo da prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possano beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, “realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari”.
Grazie a tale modifica intervenuta sul comma 10, è stato posto un limite sul numero delle abitazioni (facenti capo allo stesso proprietario) sulle quali poter effettuare gli interventi edilizi beneficiando delle agevolazioni fiscali, ma contemporaneamente è stato eliminato il limite secondo il quale i lavori dovessero essere realizzati solo sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Sul punto, infatti, e riferendosi al caso in questione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato come sia irrilevante, ai fini della fruizione del Superbonus 110%, che la villetta a schiera sia prima casa e residenza del nucleo familiare dell’istante.
Successivamente, la risposta all’interpello si è concentrata sulla tipologia dell’unità familiare e sul quesito se sia possibile applicare la normativa del Superbonus 110% anche alle villette a schiera.
Villetta a schiera: ok al superbonus 110% se c’è accesso autonomo
La domanda posta dall’istante, ovvero se sia possibile beneficiare del Superbonus 110% per lavori effettuati sulla sua villetta a schiera, è senz’altro positiva, a patto che siano rispettati i presupposti dell’autonomia e dell’indipendenza.
Come affermato dal comma 1-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 per "accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Il presupposto dell’indipendenza è ribadito anche nella risposta all’interpello in questione dove si legge: “Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare”.
Dunque, se l’edificio è indipendente e autonomo gli interventi possono essere realizzati sugli edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze.
I requisiti dell’autonomia e indipendenza delle villette a schiera
In merito ai requisiti dell’autonomia e indipendenza delle villette a schiera, l’agenzia delle Entrate chiarisce che:
• Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare;
• Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
• La presenza di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Dunque, a fronte delle seguenti definizioni “Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari» (…), vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando (…) che l'edificio plurifamiliare (…) sia costituito o meno in condominio”.
Per completezza di informazioni, nel caso di specie le condizioni di autonomia e indipendenza sono rispettate e, quindi, la villetta a schiera di proprietà dell’istante è senz’altro considerata un’unità abitativa sulla quale poter effettuare i lavori di efficientamento energetico beneficiando delle detrazioni del Superbonus 110%.
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