Omaggi natalizi a clienti e dipendenti


Trattamento fiscale degli omaggi natalizi: detraibilità Iva, deducibilità dal reddito, limite di 50 euro
Omaggi natalizi a clienti e dipendenti
Per le imprese ed i professionisti è consuetudine, in occasione delle feste natalizie, offrire omaggi ai propri clienti e ai propri dipendenti.
In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono "spese di rappresentanza", indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per la definizione di "spese di rappresentanza", si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, che le identifica come le "spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".
I requisiti previsti sono i seguenti:
Gratuità (mancanza di un corrispettivo o di una controprestazione da parte dei destinatari dei beni)
Finalità promozionali (divulgazione sul mercato dell’attività svolta) ovvero di pubbliche relazioni (diffondere e consolidare l’immagina dell’impresa)
Ragionevolezza (idoneità a generare benefici economici futuri) ovvero coerenza con le pratiche commerciali di settore.

Gli omaggi possono suddividersi nelle seguenti tipologie:
omaggi ai clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa;
omaggi ai clienti di beni oggetto dell’attività d’impresa;
omaggi ai dipendenti di beni non oggetto dell’attività d’impresa;
omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell’attività d’impresa.

Con il Decreto legislativo n. 175/2014, entrato in vigore dal 13 Dicembre 2014, la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

Pertanto deriva che:
per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
Le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50€ sono integralmente deducibili, a prescindere dai requisiti previsti per le spese di rappresentanza. Per valore unitario deve intendersi non il costo dei singoli beni, bensì l’omaggio nel suo complesso
Se il bene ha costo unitario superiore a 50€, la deducibilità, come previsto dal DM 19.11.2008, sarà possibile nei seguenti limiti (fino al 31 dicembre 2015):
1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di Euro;
0,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica da 10 milioni di Euro a 50 milioni di Euro;
0,1% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica oltre i 50 milioni di Euro.
Dal 2016 si applicheranno le seguenti nuove soglie di deducibilità, introdotte dal Decreto legislativo n° 147/2015 :
1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di Euro;
0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di Euro e fino a 50 milioni di Euro;
0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di Euro.
Le spese sostenute dal datore di lavoro per acquistare gli omaggi da destinare ai dipendenti sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art.95, comma 1, TUIR. Ai sensi di tale norma il costo sostenuto dall’azienda per l’acquisto di tali beni non è una spesa di rappresentanza ma si qualifica, come spesa per prestazione di lavoro, interamente deducibile dal reddito.
I costi relativi ad omaggi per i dipendenti, quindi, rientrano tra i "costi del personale" e in quanto tali sono indeducibili ai fini IRAP.
L’IVA sugli acquisti di omaggi a dipendenti, indipendentemente dall’ammontare del costo del singolo bene, è da considerarsi indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione.


Articolo del:


di Studio Molinaro

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