OMAGGI NATALIZI: fiscalmente cosa faccio?


Come ogni anno con l’avvicinarsi delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti
OMAGGI NATALIZI: fiscalmente cosa faccio?
L’ultima novità normativa è quella del 13.12.2014 introdotta dal DL 174/2014 con il quale il legislatore ha innalzato ad € 50,00 (erano € 25.82) il limite per il quale è possibile detrarre gli omaggi. Il Legislatore ha uniformato la normativa IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza alla normativa delle imposte dirette.

Cosa molto importante da tenere in considerazione è la natura del bene/omaggio in quanto il trattamento fiscale varia a seconda che il bene sia o non sia oggetto dell’attività esercitata.

Se il bene oggetto dell’omaggio non rientra nell’attività esercitata dell’impresa e/o professionista gli acquisto rappresenta sempre una spesa di rappresentanza indipendentemente del costo unitario nel bene stesso. Per la deduzione delle spese di rappresentanza è fondamentale che le spese siano:

1) erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
2) effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
3) il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

1) costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
2) non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro, anziché € 25,82.
Per un corretto trattamento IVA degli omaggi non oggetto dell’attività bisogna combinare quanto previsto dal D.Lgs 174/2014 e quanto previsto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli, di cui sopra, si desume che:

1) per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
2) per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Per quanto concerne le imposte dirette bisogna far riferimento a quanto previsto dall’art. 108 del TUIR che prevede i seguenti scaglioni di deduzione:

- fatturato fino a € 10.000.000 deduzione del 1.3%;
- fatturato da € 10.000.000 a € 50.000.000 deduzione del 0.5%
- fatturato oltre € 50.000.000 deduzione del 0.1%

Se il bene omaggiato è oggetto dell’attività dell’impresa cedente la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

Si precisa anche che:

a) indipendentemente dal fatto che la spesa relativa al bene che si intende omaggiare possa o meno essere qualificata "di rappresentanza", l’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita;
b) qualora si ritenga che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto gratuitamente possa essere qualificata "spesa di rappresentanza", l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50, mentre la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso, ferma restando l’esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta sull’acquisto;
c) se si ritiene che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività che si intende omaggiare non possa essere qualificata "di rappresentanza", l’IVA a credito è detraibile a prescindere dall’importo e la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di "rinunciare" alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.

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di Dott. Vedovello Andrea

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