Omessa consegna di documenti: limiti e controlimiti all'inutilizzabilità


L'inutilizzabilità, in sede contenziosa, dei documenti non esibiti nelle fasi di accesso, ispezione e verifica, viene chiarito da una pronuncia della Cassazione
Omessa consegna di documenti: limiti e controlimiti all'inutilizzabilità

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del d.P.R. n. 600/1972 "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta." 

Tale norma, impone al contribuente l'onere di "scoprire le carte" sin dall'avvio del procedimento istruttorio prevedendo, in caso contrario, una menomazione all'esercizio del diritto di difesa caratterizzato dal fatto di non poter poi successivamente colmare l'iniziale omissione. La normativa contempla dunque alcuni contro-limiti:

  1. l'ufficio - nel momento della richiesta - deve informare il contribuente circa le connesse ripercussioni nel suo comoprtamento omissivo;

  2. il comportamento omissivo può essere sanato solo se il contribuente è esente da colpa e depositi, in allegato al ricorso introduttivo (e quindi in sede contenziosa) le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, a suo tempo richiesti e non trasmessi dichiarando di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (art. 32 comma 5 del DPR 600/1972).

La Cassazione, in aderenza al dato normativo, nell'Ordinanza n. 22896 del 2021 precisa che le richieste dell'Ufficio non possono essere generiche essendo invece necessario che esse contengano un "invito specifico e puntuale all'esibizione", enumerando i dati e/o i documenti da esibire oltre ad evidenziare nell'atto di richiesta le eventuali conseguenze della mancata ottemperanza.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, l'Agenzia delle Entrate si era invece limitata a chiedere al contribuente, mediante un invito a comparire «di giustificare e documentare in maniera adeguata la maggiore disponibilità di risorse manifestata negli anni 2003 e 2004», senza né indicazione specifica della documentazione da produrre né avvertimento di una qualche conseguenza.

Come noto, dal 1 settembre l'attività di controllo e di notifica degli atti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno ripreso a pieno ritmo dopo le sospensioni previste per fronteggiare la pandemia ed occorre pertanto porre grande attenzione in sede di risposta ai numerosi inviti a comparire che stanno pervenendo cercando, ove possibile, di ottenere dall'Amministrazione finanziaria chiara risposta circa l'esaustività - o meno - delle deduzioni fornite.

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di Antonio Borghetti

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