Omessa dichiarazione e responsabilità penale del professionista


Il professionista incaricato della presentazione delle dichiarazioni dei redditi è responsabile penalmente solo nell'ipotesi della c.d. "infedeltà del professionista"
Omessa dichiarazione e responsabilità penale del professionista

Il professionista incaricato della presentazione delle dichiarazioni dei redditi non è responsabile penalmente se non nell'ipotesi in cui il contribuente-querelante dimostri la c.d. "infedeltà del professionista".

In pratica nella propria denuncia e querela sporta nei confronti del proprio (ex) commercialista, quest'ultimo dovrà fornire al Giudice penale la prova non solo del proprio (del contribuente) espletamento dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista fiscale (facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione), ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato proprio a mascherare il proprio inadempimento all’incarico ricevuto, quindi anche mediante falsificazione di modelli F24 di pagamento delle imposte o delle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche o attraverso altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante (Cass. Civ., Sez. V, Ordi. n. 5661/2020 e similmente Ord. n. 21/05/2010 n. 12473).

La mera proposizione di querela nei confronti del professionista fiscale, infatti, non è da ritenersi sufficiente da sola (quindi se non comprendente le prove dellinfedeltà del professionista) a spostare la punibilità penale dal contribuente a chi, inadempiente civilmente, avrebbe dovuto depositare la propria dichiarazione dei redditi.

Si precisa come la Cassazione Penale (sent. n. 37532 del 11/09/2019) abbia mutato orientamento a riguardo dell'applicabilità della confisca a carico del contribuente nell'ipotesi in cui l'omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi sia imputabile al commercialista. Con la suddetta pronuncia, infatti, gli ermellini hanno sancito la nullità dell'eventuale confisca "...se l'omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi è imputabile al commercialista..".

Resta, quindi, per il resto, punibile il solo contribuente, stante il carattere personale ed indelegabile degli obblighi dichiarativi.

Diverso il caso, infine, in cui il commercialista concorra nel reato qualora non avesse controllato la regolarità delle fatture del cliente.

La Cassazione sul punto (Cass. Pen,sentenza 5 gennaio 2022, n. 156) conferma la di lui responsabiltà nell'ipotesi in cui il professionista, sebbene avesse contezza della irregolarità dela documentazione prodotto all'Agenzia delle Entrate, abbia continuato a svolgere la propria attività. In particolare nel caso specifico il profesionista, pur essendo consapevole della necessità di presentazione delle autofatture all'Agenzia delle Entrate e della segnalazione alla Guardia di Finanza per i prelievi in contanti, non si attivava in tal senso, ma proseguiva nell'assistenza fiscale delle società per il timore di perdere clienti, così contribuendo all'attuazione del meccanismo fraudolento che aveva consentito all'amministratore delle società di avvalersi di documentazione fittizia.

Avv. Giuseppe Sidoti

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di Avv. Giuseppe Sidoti

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