Omessa IVA: il concordato evita il reato


Non si commette reato di omesso versamento Iva se la società è ammessa al concordato preventivo
Omessa IVA: il concordato evita il reato
Ai sensi dell'art.10 ter del Dlgs. n.74/2000:
- e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione dei redditi per un ammontare superiore a euro 50000,00 per ciascun periodo d'imposta entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Per i fatti commessi entro il 17 settembre 2011 il reato e' punibile:
- se l'iva dovuta in base alla relativa dichairazione annuale e' superiore per ciascun periodo d'imposta a euro 103291,38.

La sentenza n. 80/2014 della Corte Costituzionale infatti ha dichiarato tra l'altro l'illegittimita' dell'articolo 10ter nella parte in cui con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale per importi non superiori per ciascun periodo d'imposta a € 103291,38.

Dato che l'acconto iva va versato entro il 27 del mese di dicembre, ai fini del perfezionamento del modello legale del reato previsto dall'art.10ter D.Lgs 74/2000 non e' sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste ma occorre che l'omissione del versamento dell'iva dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento: poiche' e' un reato omissivo istantaneo sottoposto all'adempimento di un obbligo entro un termine e' a tale momento che deve aversi riferimento per determinare il fatto consumativo.

Secondo Cass.Sez.3 pen. sentenza n.15853/2015 non si commette reato di omesso versamento iva se la societa' e' ammessa al concordato preventivo:
- prima della data in cui avrebbe dovuto avere luogo l'adempimento dell'obbligazione tributaria in forza del combinato dispsoto di cui agli articoli 10ter del D.Lgs n.74/2000 e 6, comma 2 della Legge 405/1990;
- e il pagamento dell'imposta e' previsto per l'intero importo.

Di conseguenza se l'ammissione al concordato preventivo della societa' e' avvenuta prima della consumazione del reato previsto dall'articolo 10ter del D.Lgs 10 marzo 2000 n.74, con uno spostamento temporale del versamento dell'intero importo dovuto il sequestro preventivo dei beni disposto dal Gip e' nullo perche' manca il presupposto del fumus commissi delicti.

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di Comm. Emanuela Carocci

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