Omessa presentazione della dichiarazione


Il nuovo ravvedimento non sana l`omessa dichiarazione
Omessa presentazione della dichiarazione
Se un contribuente omette l'invio del modello unico 2014 (anno 2013) e non provvede l'invio della dichiarazione tardiva entro il 29.12.2014 non puo' sanare l'omissione con il nuovo ravvedimento.
Mentre le persone fisiche possono ripresentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, le persone giuridiche invece devono rispettare l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Dunque i soggetti solari, devono inviare il modello entro il 30.09 di ogni anno, mentre per quelli non solari, il termine varia a seconda della chiusura del periodo d'imposta.

La Legge di Stabilita' 2015, L.23 dicembre 2014 n.190, ha modificato notevolmente la logica del ravvedimento operoso, ma non ha apportato alcuna modifica alla lett.c) dell'Art.13 del D.Lgs 472/97 in relazione alle dichiarazioni tardive.
L'invio di una dichiarazione tardiva nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria, permette di regolarizzare la violazione, con una riduzione della sanzione a un decimo del minimo.
Ad oggi, quindi, l'omissione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2013, per i soggetti solari, e' una violazione che non puo' essere sanata.

In merito al regime sanzionatorio applicabile si prevede che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, si applichi la sanzione del 120% fino al 240% dell'ammontare delle imposte dovute con un minimo di € 258.00.
Se le imposte non sono dovute, la sanzione e' fissa e va da € 258.00 a € 1032.00. Se fosse stata presentata la tardiva dichiarazione nei 90 giorni sarebbe stato possibile regolarizzare la violazione versando un decimo di € 258.00 (25 euro) indipendentemente se sia dovuta o meno l'imposta (a prescindere che sia stato maturato un debito o un credito d'imposta).
Il codice tributo da utilizzare sarebbe stato "8911" e nel campo "anno" va l'indicazione dell'anno in cui e' stata commessa la violazione e non quello cui si riferisce la dichiarazione presentata tardivamente.

Le stesse considerazioni possono essere fatte per l'omessa presentazione della Dichiarazione Irap e per l'omessa presentazione del 770, ma facendo attenzione alle scadenze originarie.
Nel 2014 il termine di presentazione e' stato prorogato al 19/09/2014 nonostante la scadenza naturale fosse il 31.07.2014.
Se nel 2015 non vi fossero proroghe nei termini, e la scadenza naturale fosse quella effettiva del 31.07.2015, ci sarebbe tempo fino al 29.10.2015 per poter inviare una tardiva nei 90 giorni. La sanzione verrebbe ridotta a 25 euro pari a un decimo del minimo edittale.
Se si presenta comunque un 770 omesso si potra' godere della sanzione fissa, anziche' di quella percentuale che va dal 120% al 240% in caso di accertamento successivo.

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di Comm. Emanuela Carocci

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