Omessa revisione periodica dell’etilometro: inaffidabilità dello strumento misuratore
Interessante pronuncia con cui il Tribunale di Belluno ha assolto ai sensi dell’art. 530, cpv. c.p.p., un conducente dall’accusa di aver guidato in stato di ebbrezza alcolica, stante l’omessa revisione periodica dell’etilometro impiegato per la misurazione del tasso alcolemico.
La sentenza in commento n. 288/2018 del 17/04/2018 motiva sulle diverse circostanze che generalmente conducono ad una condanna per il reato di guida in stato d’ebbrezza, che necessitano di essere attenzionate e ridimensionate nella loro efficacia probante; primo profilo su cui occorre riflettere è che la vaghezza delle dichiarazioni rese dagli operanti riguardo i sintomi che il conducente presenta all’atto del controllo non può essere colmata dall’impiego di un etilometro non revisionato, o sottoposto a verifiche tardive.
Nel caso di specie, gli agenti avevano verbalizzato la presenza di alito vinoso e occhi lucidi, che, ad avviso del Tribunale Bellunese, non possono costituire inequivoci sintomi dello stato di ebbrezza penalmente rilevante, ma semmai essere conseguenza di una pregressa assunzione di alcol, certamente non misura del tasso alcolemico al momento della guida.
La sentenza riafferma, pertanto, la necessaria sottoposizione dell’etilometro a verifiche periodiche oltre quella primitiva, debitamente annotate sul libretto in dotazione degli operanti, pena la compromissione delle risultanze che lo strumento fornisce e, pertanto, la sua inutilizzabilità quale misuratore del tasso alcolemico.
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