Omessi versamenti
Violazioni che non sono più reato
Il 22 ottobre e' la data di entrata in vigore della riforma dei reati tributari e questo evento riveste una importanza particolare per tutti i contribuenti che hanno omesso il versamento delle ritenute certificate e/o dell'iva dichiarata per somme inferiori alle nuove soglie, oppure che hanno presentato o omesso dichairazioni con evasioni d'imposta al di sotto sempre delle nuove soglie.
Per gli omessi versamenti ai sensi art.10-bis e 10-ter del D.Lgs n.74/2000, la soglia di 50.000 euro e' innalzata:
- a 150.000 euro per le ritenute;
- a 250.000 euro per l'iva.
Gia' dalla prossima scadenza del pagamento dell'acconto iva occorrera' fare riferimento alla nuova soglia di punibilita'. La stessa cosa vale per l'omesso versamento delle ritenute ma in questo caso sara' necessario fare attenzione perche' dal 22 ottobre le ritenute omesse non dovranno piu' risultare da certificazioni riliasciate dai sostituti in quanto sara' sufficiente che le stesse siano dovute in base a dichiarazione.
Le novita' per gli omessi versamenti riguarderanno sia i soggetti avverso i quali non state ancora mosse contestazioni e sia quelli che avendo gia' ricevuto l'avviso bonario sono stati segnalati all'Autorita' giudiziaria. Riguardo a questi ultimi vale l'articolo 2 del Codice penale che sancisce l'efficacia retroattiva di una nuova legge penale piu' favorevole rispetto a quella previgente, ma entrata in vigore dopo la commissione del fatto di reato per cui si procede; quindi nessuno puo' essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Altro aspetto rilevante della riforma e' la causa di non punibilita' laddove il debito tributario sia stato estinto prima dell'apertura del dibattimento o entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Per gli omessi versamenti ai sensi art.10-bis e 10-ter del D.Lgs n.74/2000, la soglia di 50.000 euro e' innalzata:
- a 150.000 euro per le ritenute;
- a 250.000 euro per l'iva.
Gia' dalla prossima scadenza del pagamento dell'acconto iva occorrera' fare riferimento alla nuova soglia di punibilita'. La stessa cosa vale per l'omesso versamento delle ritenute ma in questo caso sara' necessario fare attenzione perche' dal 22 ottobre le ritenute omesse non dovranno piu' risultare da certificazioni riliasciate dai sostituti in quanto sara' sufficiente che le stesse siano dovute in base a dichiarazione.
Le novita' per gli omessi versamenti riguarderanno sia i soggetti avverso i quali non state ancora mosse contestazioni e sia quelli che avendo gia' ricevuto l'avviso bonario sono stati segnalati all'Autorita' giudiziaria. Riguardo a questi ultimi vale l'articolo 2 del Codice penale che sancisce l'efficacia retroattiva di una nuova legge penale piu' favorevole rispetto a quella previgente, ma entrata in vigore dopo la commissione del fatto di reato per cui si procede; quindi nessuno puo' essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Altro aspetto rilevante della riforma e' la causa di non punibilita' laddove il debito tributario sia stato estinto prima dell'apertura del dibattimento o entro il termine di presentazione della dichiarazione.
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