Omesso mantenimento: reato anche per figli nati fuori dal matrimonio


L'obbligo al mantenimento si estende anche ai figli nati fuori dal matrimonio e la sua violazione costtuice reato
Omesso mantenimento: reato anche per figli nati fuori dal matrimonio

Il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con ordinanza del 26.04.2018, sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 570-bis c.p. «nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista, i figli di genitori non coniugati»

Si tratta del reato di omessa prestazione dei mezzi di assistenza ai figli previsto dall’art. 570, II comma, numero 2, cod. pen., che l’art. 570-bis escludeva per i figli nati fuori dal matrimonio.

La Corte Costituzionale dapprima ha sostenuto che le questioni risulterebbero, invero, fondate ove si accogliesse la premessa interpretativa da cui muovono tutti i rimettenti, relativa all’allegata impossibilità di estendere l’incriminazione di cui al nuovo art. 570-bis cod. pen. all’ipotesi dell’inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ricompresa nell’abrogata incriminazione di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006.

Il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017 che vincolava il legislatore delegato era, infatti, funzionale all’attuazione, sia pure parziale, del cosiddetto principio della «riserva di codice», e cioè alla riconduzione nell’alveo del codice penale di incriminazioni in precedenza disperse in varie leggi speciali.

Principio a sua volta inteso a garantire «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali».

Nella medesima relazione governativa si precisava peraltro che – conformemente al chiaro intendimento del legislatore delegante, risultante dallo stesso criterio di delega in parola – il Governo aveva proceduto ad una mera operazione di «riordino» della materia penale, «ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal legislatore», senza alcuna variazione – dunque – dell’area applicativa delle incriminazioni già esistenti nelle varie leggi speciali interessate dall’intervento di riordino, e il cui contenuto si era inteso semplicemente trasferire nelle corrispondenti nuove disposizioni del codice penale.

Il Governo non avrebbe d’altra parte potuto, senza violare le indicazioni vincolanti della legge delega, procedere a una modifica, in senso restrittivo o estensivo, dell’area applicativa delle disposizioni trasferite all’interno del codice penale; né avrebbe potuto, in particolare, determinare – in esito all’intrapreso riordino normativo – una parziale abolitio criminis con riferimento a una classe di fatti in precedenza qualificabili come reato, come quella lamentata da tutte le odierne ordinanze di rimessione.

Ebbene, a giudizio della Corte Costituzionale adita, tale interpretazione – ormai stabilmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità – trova fondamento nella legge, e in particolare nel combinato disposto di due norme (l’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e l’art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione incriminatrice di cui all’art. 570-bis cod. pen., determinando l’estensione del relativo ambito applicativo.

Tale espediente ermeneutico consente dunque di superare, senza alcuna indebita estensione analogica della norma incriminatrice, i dubbi di costituzionalità prospettati, incentrati sulla supposta depenalizzazione delle condotte di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.

 

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di Studio Legale Parenti

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