Omesso o insufficiente consenso informato


1. Il Caso. 2. La decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 24109 del 2013
Omesso o insufficiente consenso informato
1. IL CASO: Dopo essere stata informata sull'esito irreversibile dell'operazione e una volta rassicurata circa l'impossibilità di ulteriori gravidanze, una donna si sottoponeva ad un intervento di sterilizzazione chirurgica consistente nella legatura delle tube uterine.
Certa di non poter più restare gravida, l'attrice non aveva adottato in seguito alcuna misura anticoncezionale.
Tuttavia, nonostante l'intervento, era restata nuovamente incinta e, dopo una gestazione difficile e dolorosa, aveva avuto un parto bigemellare.
La donna ed il marito erano quindi venuti a trovarsi con cinque figli a carico, versando in una situazione di grave disagio economico, anche a causa della sopravvenuta necessità, per l'attrice, di lasciare il lavoro.
I coniugi decidevano quindi di agire per il risarcimento del danno nei confronti dei medici e dell'ente ospedaliero, denunciando l'inesatto adempimento dei sanitari consistente, da un lato, nell'aver mal eseguito l'intervento di sterilizzazione e, dall'altro lato, nell'avere omesso di informare gli attori sul rischio di insuccesso che tale intervento presentava con conseguente possibilità di recupero della fertilità.
La domanda attrice veniva rigettata nei primi due gradi di giudizio sul presupposto che gli attori non erano riusciti a provare i profili di inesatto adempimento lamentati.
2. LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
Con la sentenza n.24109 del 24 ottobre 2013, la Suprema Corte di Cassazione, aderendo all'orientamento maggioritario in giurisprudenza, cassa la sentenza della Corte d'Appello, riaffermando i seguenti principi:
- costituisce onere del paziente-danneggiato: a) provare il contratto (o il c.d. contatto sociale) con il medico; b) allegare l'inadempimento della struttura medica o del medico; c) provare il danno patito; d) provare, anche attraverso presunzioni, che sussiste un nesso causale tra il danno patito e l'inadempimento del medico;
- costituisce invece onere del medico: a) provare che non vi è stato inadempimento e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile; b) provare che, pur essendovi stata una sua condotta inadempiente, essa non è stata causa del danno lamentato e quindi non sussiste nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore.
- nei casi in cui l'intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione — e al contempo dallo stesso intervento siano derivate delle conseguenze dannose per la salute — il medico può essere condannato al risarcimento del danno alla salute solo ove il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se fosse stato compiutamente informato circa i rischi dell'intervento, egli avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporvisi;
- il consenso informato è comunque espressione non solo del diritto alla salute ma, anche di quello relativo alla libera autodeterminazione. Pertanto, il medico ben può essere chiamato a risarcire il danno (non patrimoniale) da lesione della libertà di autodeterminazione.
Nel caso in commento, la Corte ha ritenuto che la violazione del diritto all'autodeterminazione sia stata causa di precisi pregiudizi in capo ai ricorrenti.
L'errata informazione ha infatti indotto i coniugi a non adottare nel successivo decorso del tempo «le opportune misure nonché gli utili accertamenti e controlli clinici atti ad impedire ulteriori gravidanze non volute».

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di Avv. Pietro Italiano

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