Omesso versamento di ritenute certificate
Il pagamento rateale non esclude il sequestro per equivalente
L'ordinanza 14/01/2014 n.1364 della Cassazione decide su una prospettazione suggestiva e anche convincente del contribuente in materia di reato di omesso versamento di ritenute certificate.
La questione e' se la sottoscrizione di piani di rientro concordati con l'Erario debba o meno incidere sulla revoca della misura cautelare del sequestro per equivalente.
La giurisprudenza afferma che solo il completamento del pagamento rateale concordato può far venire meno le ragioni del sequestro.
Inoltre c'è da considerare che il pagamento rateale non e' un pagamento parziale perche' il pagamento della rata non e' un adempimento parziale a se' stante, ma è una delle fasi in cui si attua nel tempo il pagamento integrale dell'obbligazione, che fin dall'inizio va considerato nel suo complesso.
La Corte afferma che il sequestro preventivo per la confisca per equivalente del profitto del reato corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa nei reati tributari puo' legittimamente permanere fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria.
A fronte dell'omesso versamento di ritenute certificate, il pagamento rateale degli importi dovuti nei termini concordati con l'Agenzia delle Entrate, anche se eseguito correttamente, non esclude il sequestro per equivalente su beni di proprietà (o nella disponibilità) dell'indagato, potendo solo incidere sull'entità dello stesso. Cioè il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato tributario, rappresentato dall'imposta evasa, può leggittimamente restare fino a quando resta l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita. Ovviamente il quantum posto sotto sequestro terrà conto delle rate già pagate, senza creare disparità di trattamento tra chi ha pagato l'intero importo e chi ha pagato una parte: l'uniformita' del criterio (sequestro solo sul residuo dovuto) è tale da superare in via interpretativa i dubbi di incostituzionalità.
La questione e' se la sottoscrizione di piani di rientro concordati con l'Erario debba o meno incidere sulla revoca della misura cautelare del sequestro per equivalente.
La giurisprudenza afferma che solo il completamento del pagamento rateale concordato può far venire meno le ragioni del sequestro.
Inoltre c'è da considerare che il pagamento rateale non e' un pagamento parziale perche' il pagamento della rata non e' un adempimento parziale a se' stante, ma è una delle fasi in cui si attua nel tempo il pagamento integrale dell'obbligazione, che fin dall'inizio va considerato nel suo complesso.
La Corte afferma che il sequestro preventivo per la confisca per equivalente del profitto del reato corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa nei reati tributari puo' legittimamente permanere fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria.
A fronte dell'omesso versamento di ritenute certificate, il pagamento rateale degli importi dovuti nei termini concordati con l'Agenzia delle Entrate, anche se eseguito correttamente, non esclude il sequestro per equivalente su beni di proprietà (o nella disponibilità) dell'indagato, potendo solo incidere sull'entità dello stesso. Cioè il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato tributario, rappresentato dall'imposta evasa, può leggittimamente restare fino a quando resta l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita. Ovviamente il quantum posto sotto sequestro terrà conto delle rate già pagate, senza creare disparità di trattamento tra chi ha pagato l'intero importo e chi ha pagato una parte: l'uniformita' del criterio (sequestro solo sul residuo dovuto) è tale da superare in via interpretativa i dubbi di incostituzionalità.
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