Omesso versamento Iva e crisi aziendale
Non punibile l`imprenditore che in difficoltà economiche per cause a lui non imputabili omette di versare l`Iva. Sentenza n.274/15 Trib. Marsala
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Il Tribunale di Marsala ha assolto l’imprenditore dal reato di omesso versamento iva (art. 10 ter D.lgs 74/2000) per mancanza di prove in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato.
In altre parole, è mancata la prova che l’imputato - imprenditore volesse realmente omettere il versamento dell’iva.
Questi in sintesi i fatti: il legale rappresentante di una cooperativa era accusato di non aver versato l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’ammontare complessivo di euro 849.329,00.
Attraverso l’ausilio del consulente tecnico di parte che ha esaminato tutta la contabilità della società, compresi i bilanci era emerso che a fronte di un volume d’affari cospicuo vi era una situazione economica finanziaria della società molto critica a causa, prevalentemente, del mancato incasso di importanti crediti.
Nel corso del processo era, inoltre, emerso che l’imprenditore aveva fatto il possibile per risanare la situazione economica della società, facendo aumentare il volume d’affari.
Lo stesso, aveva, poi, provveduto ad onorare i costi di gestione e di previdenza, pagando gli stipendi del proprio personale.
Alla luce, quindi, dell’esame dei testimoni e consulenti, nonché della documentazione prodotta, il Giudice del Tribunale di Marsala, concludeva per l’assoluzione dell’imputato con la seguente argomentazione: "nel caso di specie non appare raggiunta la prova relativa all’elemento soggettivo del reato, emergendo dalle risultanze istruttorie - sia tipo testimoniale, che documentale, l’impossibilità da parte del contribuente ad adempiere agli obblighi fiscali, a causa di un difetto di liquidità nella riscossione dei crediti di azienda, tenuto conto delle sofferenze economiche che notoriamente colpiscono imprese che operano nel territorio".
Avv. Pasquale Longobucco - MGTM Avvocati Associati
In altre parole, è mancata la prova che l’imputato - imprenditore volesse realmente omettere il versamento dell’iva.
Questi in sintesi i fatti: il legale rappresentante di una cooperativa era accusato di non aver versato l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’ammontare complessivo di euro 849.329,00.
Attraverso l’ausilio del consulente tecnico di parte che ha esaminato tutta la contabilità della società, compresi i bilanci era emerso che a fronte di un volume d’affari cospicuo vi era una situazione economica finanziaria della società molto critica a causa, prevalentemente, del mancato incasso di importanti crediti.
Nel corso del processo era, inoltre, emerso che l’imprenditore aveva fatto il possibile per risanare la situazione economica della società, facendo aumentare il volume d’affari.
Lo stesso, aveva, poi, provveduto ad onorare i costi di gestione e di previdenza, pagando gli stipendi del proprio personale.
Alla luce, quindi, dell’esame dei testimoni e consulenti, nonché della documentazione prodotta, il Giudice del Tribunale di Marsala, concludeva per l’assoluzione dell’imputato con la seguente argomentazione: "nel caso di specie non appare raggiunta la prova relativa all’elemento soggettivo del reato, emergendo dalle risultanze istruttorie - sia tipo testimoniale, che documentale, l’impossibilità da parte del contribuente ad adempiere agli obblighi fiscali, a causa di un difetto di liquidità nella riscossione dei crediti di azienda, tenuto conto delle sofferenze economiche che notoriamente colpiscono imprese che operano nel territorio".
Avv. Pasquale Longobucco - MGTM Avvocati Associati
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