Omesso versamento IVA e tenuità del fatto
Riconosciuta in via di principio l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di omesso versamento dell'IVA
Come già argomentato in un precedente articolo relativo alla applicabilità dell’art. 131 bis c.p. al reato di guida in stato di ebbrezza, che prevede soglie di punibilità normativamente stabilite, la III Sezione Penale della S.C., con la sentenza N. 13218/15, ha riconosciuto in via di principio l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. particolare tenuità del fatto al reato di omesso versamento dell'IVA, di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, che, alla luce di una recente modifica legislativa (d.lgs. n. 158/2015) prevede una soglia di punibilità di € 250.000 per ciascun periodo d'imposta.
La decisione della S.C. affronta la controversa questione della compatibilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. con i reati configurati mediante soglie di punibilità, che è stata di recente risolta in senso positivo, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681/2016,
Le Sezioni Unite hanno infatti posto l’accento sulla necessità di una valutazione in concreto da parte del giudice, valutazione fondata sui parametri tipici per il criterio dosimetrico della pena, ossia le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza, ritenendo tra l’altro certamente "tenue" una condotta che si collochi di poco al di sopra della soglia della rilevanza penale.
Ugualmente, con riferimento al reato di omesso versamento dell’Iva, l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. va ovviamente valutata in concreto,ma tenendo ben presente che "il grado dell'offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità; cosicché potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità solo un'omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia".
Pertanto, la S.C., con la sentenza in questione, ribadisce di ritenere in astratto compatibile l'istituto di cui all'art. 131-bis con i reati strutturati mediante la previsione di soglie di punibilità, limitandone, però, l'area di operatività alle sole ipotesi in cui il superamento della soglia sia assolutamente esiguo.
La soluzione adottata dalla S.C. nella pronuncia in commento ci pare condivisibile: la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può trovare applicazione solo in presenza di un esiguo superamento della soglia ed in presenza di elementi concreti su cui fondare la valutazione di particolare tenuità.
Solo a tali condizioni, infatti, il giudizio di particolare tenuità non rappresenterebbe un illegittimo innalzamento di fatto della soglia di punibilità, che andrebbe a determinare quindi un'indebita sostituzione del giudice al legislatore.
La decisione della S.C. affronta la controversa questione della compatibilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. con i reati configurati mediante soglie di punibilità, che è stata di recente risolta in senso positivo, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681/2016,
Le Sezioni Unite hanno infatti posto l’accento sulla necessità di una valutazione in concreto da parte del giudice, valutazione fondata sui parametri tipici per il criterio dosimetrico della pena, ossia le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza, ritenendo tra l’altro certamente "tenue" una condotta che si collochi di poco al di sopra della soglia della rilevanza penale.
Ugualmente, con riferimento al reato di omesso versamento dell’Iva, l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. va ovviamente valutata in concreto,ma tenendo ben presente che "il grado dell'offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità; cosicché potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità solo un'omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia".
Pertanto, la S.C., con la sentenza in questione, ribadisce di ritenere in astratto compatibile l'istituto di cui all'art. 131-bis con i reati strutturati mediante la previsione di soglie di punibilità, limitandone, però, l'area di operatività alle sole ipotesi in cui il superamento della soglia sia assolutamente esiguo.
La soluzione adottata dalla S.C. nella pronuncia in commento ci pare condivisibile: la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può trovare applicazione solo in presenza di un esiguo superamento della soglia ed in presenza di elementi concreti su cui fondare la valutazione di particolare tenuità.
Solo a tali condizioni, infatti, il giudizio di particolare tenuità non rappresenterebbe un illegittimo innalzamento di fatto della soglia di punibilità, che andrebbe a determinare quindi un'indebita sostituzione del giudice al legislatore.
Articolo del: