Omesso versamento IVA: intervento della Consulta


Si può chiedere la revoca della sentenza di condanna per i fatti commessi entro il 17 settembre 2011 quando l'importo non supera € 103.291,31
Omesso versamento IVA: intervento della Consulta
Con la sentenza n. 80 dell’8 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del Decreto Legislativo 10.3.2000 n. 74 nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi inferiori ad € 103.291,38.
Secondo i giudici costituzionali, infatti, la norma in questione violerebbe il principio di uguaglianza riservando un trattamento peggiore al contribuente che, pur avendo presentato regolarmente la dichiarazione annuale, abbia omesso il versamento dell’imposta rispetto a quello che non presenti tale dichiarazione o ne presenti una infedele.

Prima infatti dell’entrata in vigore del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni nella L. 148/2011, l’omesso versamento dell’IVA era penalmente perseguibile quando l’ammontare era superiore a 50.000 € per ciascun periodo d’imposta.
Tale disciplina prevedeva pertanto una soglia di punibilità più bassa rispetto alle condotte, senz’altro non meno censurabili, di omessa od infedele dichiarazione. Con l’illogica conseguenza che, per un importo tra i 50.000 ed i 103.291,38 €, chi presentava una dichiarazione veritiera era penalizzato rispetto a chi ne presentava una fraudolenta.
La legge sopraindicata ha posto rimedio a tale incongruenza riducendo le soglie di punibilità dell’omessa ed infedele dichiarazione al di sotto di quella, rimasta invariata, dell’omesso versamento.

Essendo tuttavia la nuova normativa applicabile ai soli fatti successivi all’entrata in vigore della stessa (17 settembre 2011), per i fatti commessi prima di tale data continuava a persistere la suddetta incongruenza.
La Corte Costituzionale è pertanto intervenuta affermando che: "...è necessario evidentemente allineare la soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA - quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38)".

Per individuare in concreto chi potrà beneficiare della pronuncia della Consulta, occorre far riferimento alla data di commissione del reato di omesso versamento dell’IVA, cioè il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in contestazione.

Poiché tale termine è il 27 dicembre, potrà essere richiesta la revoca della sentenza di condanna per tutte le omissioni di versamento dell’IVA dovuta per gli anni d'imposta tra il 2005 e il 2009 comprese tra 50.000 e 103.291,38 euro.

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di Umberto Bianchelli

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