Omicidio e lesioni personali stradali
La c.d. legge in tema di "omicidio stradale" è stata approvata in via definitiva dal Senato il 02.03.2016 ed è entrata in vigore il 25 marzo 2016
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Il codice penale forniva già in precedenza ovvero prima della c.d. legge sull'omicidio stradale strumenti per punire adeguatamente il responsabile di un incidente ovvero l' art. 589 comma 3 cp che prevedeva un limite massimo di pena da tre fino a dieci anni di reclusione se il fatto veniva commesso con violazione delle norme del codice della strada con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 3 cp .
Nella nuova normativa si inseriscono modifiche sostanziali sia nel codice di procedura penale e sia nel codice penale glli l'art 589 -bis , il 589 - ter , 590-bis, 590 -ter, 590 quater, 590 quinquies cp sono state elevate sia le pene edittali sia i termini di prescrizione.
La nuova disciplina sembra stravolgere così i principi fondamentali del sistema penale istituendo una presunzione di colpa e di causalità tra lo stato psico-fisico alterato e l'evento lesivo.
L'evento lesivo è la concretizzazione del rischio insito nella guida in elevato stato di scompenso e quindi si dovrebbe in ogni caso verificare che l'evento sia dovuto proprio all'incapacità del soggetto-conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale in ragione delle alterazioni psico-fisiche dovute all'ingestione di alcool o stupefacenti.
L'allarme sociale che hanno destato alcuni episodi di cronaca hanno suscitato nelle intenzioni del legislatore le nuove norme che dovrebbero finalmente garantire la certezza interpretativa e sanzionatoria da più parti reclamata ovvero la certezza della pena per gli autori dei reati stradali.
Si puniscono con pene che variano da 2 a 12 anni di reclusione, le ipotesi di omicidio stradale conseguenti a guida sotto effetto di alcool o droghe nonchè alcuni comportamenti imprudenti gravi: passaggio con il rosso, inversione a U, guida contromano, sorpassi azzardati.
Sono previste altresì pene fino a 18 anni per i casi di fuga dal luogo del sinistro e guida senza aver conseguito la patente o se sospesa o revocata.
Sussite altresì un obbligo di arresto in fragranza ma soprattutto il divieto per i Giudici di bilanciare attenuanti ed aggravanti al fine di mitigare la sanzione al reo.
Non sono mitigate neppure le pene accessorie che prevedono oltre la sospensione, la revoca (15 anni per l'omicidio e 5 anni per le lesioni) della patente.
Novità è il fatto che il Giudice può d'ufficio ordinare il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare lo stato psico-fisico, prelievo che anche se disposto oralmente dal PM può essere confermato per iscritto nelle 48 ore successive.
Nella nuova normativa si inseriscono modifiche sostanziali sia nel codice di procedura penale e sia nel codice penale glli l'art 589 -bis , il 589 - ter , 590-bis, 590 -ter, 590 quater, 590 quinquies cp sono state elevate sia le pene edittali sia i termini di prescrizione.
La nuova disciplina sembra stravolgere così i principi fondamentali del sistema penale istituendo una presunzione di colpa e di causalità tra lo stato psico-fisico alterato e l'evento lesivo.
L'evento lesivo è la concretizzazione del rischio insito nella guida in elevato stato di scompenso e quindi si dovrebbe in ogni caso verificare che l'evento sia dovuto proprio all'incapacità del soggetto-conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale in ragione delle alterazioni psico-fisiche dovute all'ingestione di alcool o stupefacenti.
L'allarme sociale che hanno destato alcuni episodi di cronaca hanno suscitato nelle intenzioni del legislatore le nuove norme che dovrebbero finalmente garantire la certezza interpretativa e sanzionatoria da più parti reclamata ovvero la certezza della pena per gli autori dei reati stradali.
Si puniscono con pene che variano da 2 a 12 anni di reclusione, le ipotesi di omicidio stradale conseguenti a guida sotto effetto di alcool o droghe nonchè alcuni comportamenti imprudenti gravi: passaggio con il rosso, inversione a U, guida contromano, sorpassi azzardati.
Sono previste altresì pene fino a 18 anni per i casi di fuga dal luogo del sinistro e guida senza aver conseguito la patente o se sospesa o revocata.
Sussite altresì un obbligo di arresto in fragranza ma soprattutto il divieto per i Giudici di bilanciare attenuanti ed aggravanti al fine di mitigare la sanzione al reo.
Non sono mitigate neppure le pene accessorie che prevedono oltre la sospensione, la revoca (15 anni per l'omicidio e 5 anni per le lesioni) della patente.
Novità è il fatto che il Giudice può d'ufficio ordinare il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare lo stato psico-fisico, prelievo che anche se disposto oralmente dal PM può essere confermato per iscritto nelle 48 ore successive.
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