Omicidio stradale: novità e problemi irrisolti
Omicidio e lesioni stradali: le nuove fattispecie rendono fondamentale l'immediato contatto tra il presunto autore e il suo avvocato
Negli ultimi anni, è accaduto sovente che le riforme legislative siano state dettate dall’esigenza di placare il clamore mediatico suscitato dall’eco di fenomeni drammaticamente allarmanti, tali da turbare profondamente l’opinione pubblica.
La premessa appare particolarmente appropriata per la novella che ha determinato l’introduzione, nel nostro sistema legislativo, di due fattispecie delittuose solo apparentemente nuove, vale a dire l’omicidio e le lesioni personali stradali, genus della più ampia species dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose.
La riforma si articola in numerose disposizioni, con cui vengono disciplinati i vari profili delle richiamate fattispecie, profili rilevanti anche e soprattutto sotto il profilo sanzionatorio, laddove si esclude, ad esempio, la possibilità di elidere l’incidenza, particolarmente significativa in termini di pena, delle circostanze aggravanti di nuova creazione, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche.
In altri termini, la contestazione di una delle richiamate aggravanti determina, ipso facto, l’applicazione di una pena molto elevata, anche nell’ipotesi in cui vengano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, istituto, quest’ultimo, sovente utilizzato dal Giudice penale per temperare regimi sanzionatori particolarmente severi.
Ancora una volta, quindi, il legislatore ha affidato alla severità della sanzione una funzione prettamente deterrente, dimenticando, però, che la pena può assolvere tale compito solo se "certa", vale a dire se effettivamente applicata nell’ipotesi in cui sia giudizialmente accertata la violazione del precetto penale.
Condizione, quest’ultima, difficilmente realizzabile per le nuove fattispecie, che — così come delineate — rendono quantomeno arduo l’onere di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza delle suddette aggravanti e, di conseguenza, di garantire la certezza della pena.
Si pensi, ad esempio, alle circostanze aggravanti, ex art. 589 bis comma 3 c.p., relative ad una velocità di marcia pari al doppio di quella consentita, ad un attraversamento vietato dell’intersezione semaforica o anche ad un’inversione di marcia in prossimità di una curva.
È di intuitiva comprensione, infatti, la difficoltà di raggiungere, in sede processuale, la prova — anche solo vicina alla soglia "dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio" — delle richiamate circostanze, attesa l’evidente complessità di un preciso accertamento della velocità di marcia o del punto in cui è stata compiuta l’inversione di marcia.
L’incertezza applicativa desta non poche preoccupazioni anche e, forse soprattutto, prima della fase strettamente dibattimentale, attesa l’obbligatorietà dell’arresto, in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato, da parte della polizia giudiziaria.
Arresto, peraltro, comunque possibile — o meglio facoltativo — in caso di flagranza del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
La delicatezza della questione ha indotto i vertici delle Procure ad emanare specifiche linee guida, indirizzate soprattutto agli ufficiali di polizia giudiziaria, che sono stati sollecitati ad astenersi da suggestioni personali, privilegiando la ricerca di dati oggettivi, desumibili, ad esempio, dalla scatola nera dell’autoveicolo o dalle videocamere presenti sul luogo del sinistro.
Al di là di tali profili, va sottolineata l’importanza — sempre secondo le richiamate linee guida — della condotta tenuta dal conducente subito dopo il sinistro, posto che un comportamento collaborativo dell’apparente autore del reato dovrebbe essere positivamente valutato sia dalla polizia giudiziaria al fine di escludere l’arresto in flagranza in caso di lesioni stradali gravi che dal Pubblico ministero, per evitare una richiesta di custodia cautelare in carcere.
Ovviamente, la fattiva collaborazione del presunto responsabile del sinistro nella ricerca di elementi oggettivamente utili per l’esatta ricostruzione della dinamica dell’evento, oltre all’effetto positivo dianzi richiamato, potrebbe anche indirizzare nel modo migliore il successivo accertamento processuale.
In tal senso, analogamente all’immediato confronto tra organi di polizia ed autorità giudiziaria, appare altrettanto fondamentale che il presunto responsabile contatti subito un avvocato per assumere, nell’immediato, le più opportune iniziative in relazione ai molteplici, delicatissimi aspetti della vicenda.
La premessa appare particolarmente appropriata per la novella che ha determinato l’introduzione, nel nostro sistema legislativo, di due fattispecie delittuose solo apparentemente nuove, vale a dire l’omicidio e le lesioni personali stradali, genus della più ampia species dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose.
La riforma si articola in numerose disposizioni, con cui vengono disciplinati i vari profili delle richiamate fattispecie, profili rilevanti anche e soprattutto sotto il profilo sanzionatorio, laddove si esclude, ad esempio, la possibilità di elidere l’incidenza, particolarmente significativa in termini di pena, delle circostanze aggravanti di nuova creazione, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche.
In altri termini, la contestazione di una delle richiamate aggravanti determina, ipso facto, l’applicazione di una pena molto elevata, anche nell’ipotesi in cui vengano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, istituto, quest’ultimo, sovente utilizzato dal Giudice penale per temperare regimi sanzionatori particolarmente severi.
Ancora una volta, quindi, il legislatore ha affidato alla severità della sanzione una funzione prettamente deterrente, dimenticando, però, che la pena può assolvere tale compito solo se "certa", vale a dire se effettivamente applicata nell’ipotesi in cui sia giudizialmente accertata la violazione del precetto penale.
Condizione, quest’ultima, difficilmente realizzabile per le nuove fattispecie, che — così come delineate — rendono quantomeno arduo l’onere di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza delle suddette aggravanti e, di conseguenza, di garantire la certezza della pena.
Si pensi, ad esempio, alle circostanze aggravanti, ex art. 589 bis comma 3 c.p., relative ad una velocità di marcia pari al doppio di quella consentita, ad un attraversamento vietato dell’intersezione semaforica o anche ad un’inversione di marcia in prossimità di una curva.
È di intuitiva comprensione, infatti, la difficoltà di raggiungere, in sede processuale, la prova — anche solo vicina alla soglia "dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio" — delle richiamate circostanze, attesa l’evidente complessità di un preciso accertamento della velocità di marcia o del punto in cui è stata compiuta l’inversione di marcia.
L’incertezza applicativa desta non poche preoccupazioni anche e, forse soprattutto, prima della fase strettamente dibattimentale, attesa l’obbligatorietà dell’arresto, in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato, da parte della polizia giudiziaria.
Arresto, peraltro, comunque possibile — o meglio facoltativo — in caso di flagranza del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
La delicatezza della questione ha indotto i vertici delle Procure ad emanare specifiche linee guida, indirizzate soprattutto agli ufficiali di polizia giudiziaria, che sono stati sollecitati ad astenersi da suggestioni personali, privilegiando la ricerca di dati oggettivi, desumibili, ad esempio, dalla scatola nera dell’autoveicolo o dalle videocamere presenti sul luogo del sinistro.
Al di là di tali profili, va sottolineata l’importanza — sempre secondo le richiamate linee guida — della condotta tenuta dal conducente subito dopo il sinistro, posto che un comportamento collaborativo dell’apparente autore del reato dovrebbe essere positivamente valutato sia dalla polizia giudiziaria al fine di escludere l’arresto in flagranza in caso di lesioni stradali gravi che dal Pubblico ministero, per evitare una richiesta di custodia cautelare in carcere.
Ovviamente, la fattiva collaborazione del presunto responsabile del sinistro nella ricerca di elementi oggettivamente utili per l’esatta ricostruzione della dinamica dell’evento, oltre all’effetto positivo dianzi richiamato, potrebbe anche indirizzare nel modo migliore il successivo accertamento processuale.
In tal senso, analogamente all’immediato confronto tra organi di polizia ed autorità giudiziaria, appare altrettanto fondamentale che il presunto responsabile contatti subito un avvocato per assumere, nell’immediato, le più opportune iniziative in relazione ai molteplici, delicatissimi aspetti della vicenda.
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