Onere della prova della Banca


Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dagli istituti di credito l'onere della prova documentale grava sulla Banca
Onere della prova della Banca
Un istituto di credito richiede decreto ingiuntivo per pagamento linee di credito in conto corrente e mutui non onorati. Gli opponenti, assistiti dal sottoscritto, propongono in sede di opposizione analitica censura di insufficienza dei documenti posti a fondamento della domanda della Banca.

Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 405/2018 giustamente accoglie l'opposizione rilevando che, stante la posizione di attrice in senso sostanziale dell'istituto di credito, sopratttto quando vi sia contestazione del valore iniziale di computo (saldo iniziale) l'incompletezza nell'allegazione documentale delle poste di credito della banca costituisce, non solo carenza della prova su di essa gravante ma anche e soprattutto omessa allegazione dei "fatti allegati a sostegno della domanda" dell'istituto di credito stesso.

In buona sostanza - premesso che l'opposizione deve essere analitica nella contestazione delle poste di credito avverse - stante la natura di attrice della Banca l'incompletezza nella produzione documentale, nella specie estratti conto, comporta un vizio della domanda stessa, che è tale da cagionarne il rigetto con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.

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di Avv. Riccardo Lopardi

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