Oneri condominiali tra vecchio/nuovo proprietario
Nello specifico, tale disposizione stabilisce che colui che subentra nei diritti di un condomino è obbligato, unitamente al precedente proprietario, al pagamento dei soli contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente.
Spesso una problematica interpretativa collegata a tale norma risiede nello stabilire il momento esatto dell’avvenuto trasferimento dell’immobile in capo al nuovo acquirente: infatti nell’ipotesi in cui l’immobile venga acquisito a seguito di asta giudiziale, è solo con il decreto di trasferimento (che viene emesso dal giudice dell’esecuzione, sia essa individuale, concorsuale o fallimentare) che avviene il passaggio di proprietà dell’immobile.
Anche per il caso in cui l’asta relativa all’immobile pignorato si tenga a distanza di molti anni rispetto alla data del pignoramento ed il debitore si sia astenuto dal corrispondere i contributi condominiali per altrettanti anni, nel momento in cui avviene l’aggiudicazione, l’amministratore del condominio potrà addebitare all’aggiudicatario sempre solo i contributi relativi all’anno in corso e quelli relativi all’anno precedente, ma certamente non quelli più antichi.
In tal caso i contributi non potuti addebitare all’aggiudicatario verranno addebitati inevitabilmente e spalmati su tutte le altre unità immobiliari.
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