Opacità della normativa bancaria...


Secondo la legge sull’usura il tasso d’interesse si estende ad ogni commissione, onere e spesa per coincidere con il costo del credito. La Cassazione...
Opacità della normativa bancaria...
Secondo la legge sull’usura il tasso d’interesse si estende ad ogni commissione, onere e spesa per coincidere con il costo del credito. Sulla liceità della CMS (Commissione di massimo scoperto) sia in dottrina che in giurisprudenza sono state espresse autorevoli e circostanziate perplessità seppure non uniformemente condivise, per contro nessuna voce si è elevata a ricusare il deciso collocamento di tale commissione con il credito erogato, dal quale deriva inevitabilmente l’inclusione nella verifica dell’usura.
Ciò nonostante la Cassazione Civile con la pronuncia n.12965/16 perviene ad un singolare esito antitetico, accogliendo il ricorso di un intermediario per aver ‘errato il tribunale includendo la CMS in un coacervo di elementi non considerati nel diverso metodo di calcolo fornito dalla Banca d’Italia, che imponeva il raffronto tra elementi di volta in volta omogenei’.
La pronuncia in parola si basa su tre assunzioni che, ad un’attenta analisi, risultano piuttosto fragili:
· ‘L’attuale art.644, co. 4, c.p. può lasciare intendere che qualsiasi costo derivante dalla concessione di credito debba essere preso in considerazione ai fini della determinazione del tasso usurario’(...).
· La decisiva premessa che la previsione di inclusione della CMS, espressa dalla legge n. 2/09, non assume carattere di interpretazione autentica;
· ‘E’ ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM elaborata dalla Banca d’Italia e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale’.
Su questi presupposti giuridici, dopo aver ricostruito per la CMS una sparuta veste di legalità, si perviene ad escluderla dalla verifica dell’usura e, con una indubbia assunzione di omogeneità e simmetria, si estendono alla verifica dell’art. 644 c.p. le modalità di calcolo e i criteri di inclusione fissati dalla Banca d’Italia per la rilevazione statistica del TEGM. Nello specifico per la CMS, sino al 2009, si indica un criterio di apprezzamento del tutto analogo a quello ‘suggerito’ dalla Banca d’Italia nella Circolare 2 dicembre 2005.
La sentenza in parola affronta essenzialmente la tematica della CMS nel calcolo della verifica dell’usura, ma perviene a definire principi di ben più ampia portata; il medesimo percorso logico, esteso per analogia ad ogni tipologia di costo, è suscettibile di ‘bonificare’ non solo l’usura bancaria praticata attraverso le CMS, ma ogni usura riveniente da costi che non siano strettamente collegati, sia nei termini di calcolo che nelle modalità di inclusione, alle ‘Istruzioni’ della Banca d’Italia.
Dalla ‘decisiva’ premessa che l’inclusione della CMS, disposta dalla legge n. 2/09, ha un carattere innovativo, non interpretativo, si fa discendere, con un costrutto a dir poco singolare, un principio generale che, al perentorio dettato letterale dell’art. 644 c.p., antepone le mutevoli indicazioni della Banca d’Italia: oggi interessando le CMS, ma che consequenzialmente, nel proseguo, potrà interessare la mora, le spese di assicurazione, ecc.. Con l’apodittico assunto dell’omogeneità, il criterio di verifica dell’usura verrebbe definitivamente traslato dall’art. 644 c.p. alle ‘Istruzioni’, con le FAQ di chiarimento, nonché le Circolari e comunicazioni che hanno accompagnato i mutevoli ‘umori’ della Banca d’Italia. Con buona pace della legalità e riserva di legge nonché tassatività e determinatezza della norma penale, principi direttamente ritraibili dall’art. 25 della Costituzione.
L’abnorme lievitazione delle sofferenze bancarie e le rigide preclusioni comunitarie a forme dirette di sostegno agli intermediari fanno insorgere il pregiudizio che nelle ‘contorsioni’ interpretative della sentenza in parola trapeli l’interferenza di motivazioni diverse, succedanee e traverse, estranee ad un equilibrato ed indipendente giudizio. I nessi logici e causali dispiegati nella pronuncia in esame rivelano la debolezza e forzatura di una sentenza che, nell’assumere una pregnanza politica, necessita di essere creativa, criptica e apodittica.
Il prossimo 3 marzo ’17, presso la Corte di Appello di Roma, si svilupperà sul tema un approfondito dibattito al quale parteciperanno magistrati cattedratici e tecnici. (Cfr. Assoctu)

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di Giorgio Bonsignore - Roberto Marcelli

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