Operazioni di acquisizione con indebitamento


L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativi alla deducibilità degli interessi passivi connessi al finanziamento delle predette operazioni
Operazioni di acquisizione con indebitamento
L’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (leverage buy-out) consiste in una complessa serie di operazioni finanziarie volte all’acquisto di una società denominata "target", mediante la creazione di un’apposita società "veicolo" (c.d. SPV o NewCo) che viene finanziata in parte con capitale proprio ed in parte ricorrendo al prestito bancario.
Il ricorso al finanziamento per l’acquisizione dell’impresa o di partecipazioni comporta una serie di benefici (e rischi) incrementali fintanto che il costo per l’indebitamento sia inferiore (o superiore) al rendimento del capitale di rischio.
Il debito contratto dalla NewCo viene prima di tutto garantito con il patrimonio della società target attraverso il pegno sulle partecipazioni e successivamente viene trasferito l’onere di ripagare il debito (e relativi interessi) contratti dalla società veicolo alla società target per mezzo delle seguenti operazioni:
- fusione (solitamente inversa) nella quale la target controllata incorpora la NewCo controllante;
- oppure, in attesa della fusione, adottando il regime del consolidato fiscale che consente di trasferire al gruppo l’onerosità del finanziamento e conseguentemente di compensare gli interessi passivi della società "veicolo".
In passato l’Agenzia ha contestato in più di un’occasione sia l’operazione di fusione che di consolidato fiscale, in quanto considerava questo tipo di manovra finalizzata esclusivamente al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, anche se basata su strumenti leciti (ad esempio dal punto di vista civilistico l’operazione è disciplinata ai sensi dell’art 2501-bis del codice civile).
Per porre rimedio a questa situazione di incertezza del diritto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo le indicazioni necessarie ad individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento dell’operazione, sia ai rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze).
In particolare la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che gli interessi passivi sostenuti sono considerati funzionali all’acquisizione della società target, sia nell’ipotesi di fusione sia nella fattispecie di esercizio dell’opzione del consolidato fiscale. Gli interessi in oggetto sono quindi inerenti e di conseguenza deducibili nel limiti dell’art. 96 del TUIR (30% del Rol) e nel rispetto delle regole del trasfer pricing, ove applicabili. La deduzione degli interessi spetta tanto nell’ipotesi in cui l’operazione è posta da soggetti (soci e società di gruppo e finanziatori) residenti in Italia che da soggetti esteri.
Un ulteriore chiarimento è relativo all’art. 172 del TUIR il quale stabilisce che la società risultante dalla fusione non possa portare in deduzione dal reddito le perdite delle società partecipanti all’operazione, per quella parte del loro ammontare che eccede il patrimonio netto della società risultante dalla fusione. La norma stabilisce inoltre altre condizioni (c.d. test di vitalità) da rispettare in modo tale da evitare comportamenti elusivi a seguito del coinvolgimento di società non più operative nell’operazione di fusione. A questo proposito la circolare precisa che le perdite e le eccedenze di interessi passivi indeducibili possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione in tutte le ipotesi in cui si dimostri che questi oneri sono esclusivamente connessi ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo per realizzare l’operazione di acquisizione, anche nell’ipotesi in cui la società NewCo non rispetti le condizioni poste dal test vitalità.
Il documento dell’Agenzia invita inoltre gli uffici a riconsiderare ed eventualmente abbandonare le contestazioni formulate sulla base del principio del divieto di abuso del diritto o sulla base dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 e, dal 1° gennaio 2016, dell’art. 11 L. 212/2000.

Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.

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