Operazioni soggettivamente inesistenti, chi compra può detrarre l'Iva?


Ai fini della detraibilità dell’Iva sugli acquisti da fornitore fittizio assume particolare rilevanza la “buona fede” dell’acquirente
Operazioni soggettivamente inesistenti, chi compra può detrarre l'Iva?

Si definiscono operazioni soggettivamente inesistenti quelle in cui la cessione di beni o la prestazione del servizio è effettivamente avvenuta ad opera di un fornitore diverso rispetto a quello che viene indicato in fattura.

Nelle operazioni soggettivamente inesistenti sono coinvolti tre diversi soggetti: un fornitore reale occulto, un fornitore fittizio che emette la fattura e un acquirente del bene o del servizio.

Il fornitore fittiziamente interposto è spesso una “cartiera”, cioè un soggetto economico privo di una struttura operativa che si interpone nella transazione tra il reale fornitore e l’acquirente, incassando l’Iva sulle vendite senza poi versarla all’Erario.

Al ricorrere di tali circostanze, l’Amministrazione finanziaria contesta all’acquirente la detrazione dell’Iva pagata alla cartiera per gli acquisti documentati nella fattura soggettivamente falsa.

Con riguardo alla responsabilità tributaria dell’acquirente, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di disconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva a condizione che l’Amministrazione finanziaria dimostri che il soggetto acquirente “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che il proprio acquisto si inseriva nel disegno criminoso evasivo realizzato dal fornitore fittizio in frode al fisco. (Cass. 8722/2013; Cass. 10414/2011; Cass. 15741/2012).

In altre parole, nelle fattispecie in cui si realizzano operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detraibilità dell’Iva sugli acquisti assume particolare rilevanza la “buona fede” dell’acquirente.

Fermo restando quanto detto finora, la giurisprudenza italiana e la giurisprudenza comunitaria hanno interpretato il concetto di “buona fede” dell’acquirente in maniera differente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la buona fede del contribuente debba essere interpretata anche alla luce del principio della “vicinanza della prova”. In altre parole, la Cassazione ha ritenuto che: “l'immediatezza dei rapporti fra l'emittente ed il destinatario della fattura è forte indice oggettivo capace di escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'Iva a soggetto non legittimato alla rivalsa”.

In particolare, la Corte di Cassazione ha elaborato il concetto di responsabilità oggettiva dell’acquirente qualora il Fisco sia in grado di dimostrare che il fornitore fittizio non presentava caratteristiche strutturali e organizzative tali da potergli consentire di essere considerato un operatore di mercato reale e non ha assolto gli obblighi fiscali in materia di Imposta sul valore aggiunto.

Sul punto tuttavia, pare interessante richiamare la sentenza n. 461/34/2015 della CTR di Milano, la quale ha avuto modo di precisare che l’acquirente, al fine di detrarre l'Iva sugli acquisti, non è tenuto “ad effettuare controlli contabili sul proprio fornitore, vale a dire se lo stesso aveva tenuto una regolare contabilità e eseguito gli adempimenti fiscali quali, ad esempio, l’invio delle dichiarazioni né effettuare altri controlli formali”. La condotta evasiva riconducibile alle società fornitrici non è, quindi, un elemento che il contribuente è chiamato a indagare e, tantomeno, che può precludere il diritto alla detrazione dell'Iva esposta in fattura.

La giurisprudenza Comunitaria appare, invece, più favorevole al contribuente.
In particolare, secondo la Corte di Giustizia Europea, nell’ambito delle operazioni soggettivamente inesistenti, non è possibile configurare una responsabilità oggettiva dell’acquirente anche di fronte all’acclarata inconsistenza strutturale e organizzativa del fornitore meramente interposto. Secondo la Corte spetta, dunque, al Fisco dimostrare, con elementi ulteriori, che l’acquirente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza che nella fattispecie concreta era in corso una frode finalizzata all’evasione dell’Iva da parte del fornitore (Sentenze 22.10.2015, causa C-277/14, PPUH Stehcemp; sentenza 06.09.2012, causa C-324/11, Tóth e 6.2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, Mahagében e Dávid, causa C-18/13, Maks Pen EOOD; ordinanza 6.2.2014, causa C-33/13, Jagiello; sentenza 18.7.2013, causa C-78/12, «Evita-K»; sentenza 31.1.2013, causa C-642/11, Stroy trans; già citata sentenza Tóth e già sentenza Mahagében e Dávid).

 

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di Avv. Andrea D'Agata

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