Opere amovibili, la modifica del suolo necessita del permesso
L’istallazione di una roulotte all’interno di un terreno agricolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico non comporta alcun permesso a costruire trattandosi di opera amovibile. Viceversa, se è la medesima istallazione a richiedere opere di movimento terra e sbancamento, l’istallazione è assentibile solamente se venga rilasciato il permesso a costruire o altro titolo idoneo all’attività di trasformazione urbanistico-edilizia, suffragato da un parere favorevole da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
In linea di principio cosi la Sentenza della Corte di Cassazione n. 12121 del 2021 con la quale si chiariscono alcuni dirimenti aspetti in ordine alla realizzazione di manufatti amovibili nelle aree agricole e vincolate ma che comportano una modifica sostanziale dello stato dei luoghi.
Secondo i giudici del Palazzaccio "In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Né è in discussione che ove tali lavori ricadano in area paesaggisticamente vincolata occorra altresì l'autorizzazione di cui all'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004".
In Corte di Cassazione arriva con ricorso avverso l’esecuzione di un ingiunzione penale a demolire, il caso di una roulotte, realizzata previa opere di sbancamento di una vasta area agricola ricadente nel perimetro di un parco regionale. La roulotte era stata istallata senza alcun permesso a costruire, né le predette opere, malgrado la medesima fosse stata istallata in area vincolata, erano suffragate da un autorizzazione paesaggistica.
Innanzitutto, la Suprema Corte, riguardo all’opera realizzata, sostiene che, ai sensi dell’art. 3 del D.p.r 380/2001, considerando che la roulotte è inserita al di fuori delle strutture ricettive all’aperto per il soggiorno dei turisti, deve essere considerata comunque nuova costruzione, indipendentemente se la stessa sia montata su ruote e non sia incorporata con il suolo.
Quanto poi al discusso e indefinibile concetto di amovibilità, i giudici della Corte di Cassazione sostengono che la necessità dei titoli autorizzatori, "non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura" quanto dal suo inquadramento all’interno del concetto di precarietà oppur no: "Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non rilevando in difetto dei menzionati requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili".
Sulla base di tali presupposti la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
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