Opere d`arte e imposte


Collezionista o Mercante d'Arte?
Opere d`arte e imposte
Ai fini delle imposte sui redditi riguardanti la cessione di un'opera d'arte è importante distinguere il "collezionista" dal "mercante d'arte".

Il "collezionista" è quel soggetto che acquista e vende opere d'arte per soddisfare un proprio interesse che, normalmente, è quello di ampliare la propria collezione di oggetti d'arte.

Il "mercante d' arte " è colui che invece investe professionalmente in oggetti d'arte allo scopo di trarne un profitto attraverso la successiva rivendita sul mercato.

Quando è possibile escludere che il collezionista agisca come imprenditore, gli eventuali guadagni non dovrebbero considerarsi fiscalmente rilevanti.

Qual è il trattamento fiscale di una cessione di opere d'arte da "privato"?

In passato, l'art.76 DPR597/1973 considerava, per presunzione assoluta, eseguiti "con fini speculativi l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato e in genere da collezione se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni". Ne conseguiva che i proventi derivanti da vendite infrabiennali erano considerati imponibili ai fini IRPEF. Con il "nuovo" TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), la legislazione ha inteso riservare un trattamento fiscale favorevole alla cessione di opere d'arte.

In assenza di una specifica norma che disciplina eventuali guadagni derivanti dalla cessione di opere d'arte, gli stessi dovrebbero considerarsi non tassabili. E' da evidenziare che i guadagni conseguiti dal collezionista sono fiscalmente irrilevanti nella misura in cui lo stesso agisce in qualità di "privato" e non nell' ambito di un'attività commerciale; in quest'ultima ipotesi, ricorrerebbero gli estremi per qualificare, ai sensi dell'art.55 TUIR, i proventi come redditi d'impresa da sottoporre a IRPEF.

Quando la cessione di opere d'arte è attività d' impresa?

Occorre effettuare una valutazione caso per caso. Tuttavia, esistono degli indicatori di imprenditorialità:
quando l'attività di compravendita ha carattere continuativo
la rilevanza del "giro d'affari" realizzato attraverso le cessioni
quando l'ammontare degli accrediti sul conto corrente del collezionista non sono giustificati da altre fonti di reddito
ridotta distanza temporale tra l'acquisto e la rivendita dei beni
la rilevanza economica delle singole cessioni

Il tema, sebbene complesso, pare essere riconducibile a ipotesi circostanziate e non assurge a disciplina generale che , in ultima analisi, rimane incentrata sul distinguo tra collezionista " privato" e " imprenditore".

Dubbi e ripensamenti anche nella legge di Bilancio 2018, dove, forse per il coro di reazioni negative suscitate negli operatori del settore, non è stata confermata nelle versioni successive della bozza di legge (18 ottobre 2017) la quale prevedeva una norma di interpretazione autentica in virtù della quale l'art. 67 comma 1 TUIR, sarebbe dovuto essere stato interpretato nel senso di ricomprendere anche i guadagni derivanti dalla vendita di oggetti d'arte che, dunque, sarebbero diventati sempre imponibili ai fini IRPEF (tranne una soglia molto bassa di esenzione).

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di Studio Molinaro

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