Opere in regime di edilizia libera


Opere edili: casi di non necessità del titolo abilitativo
Opere in regime di edilizia libera
Nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7/4/2018 è stato pubblicato il glossario unico delle opere edili che non necessitano di un titolo abilitativo, quale CIL, CILA, SCIA o Permesso di Costruire.
Già nel 2016 era stata pubblicata la tabella degli interventi edilizi con l’indicazione dei relativi regimi amministrativi e in detta figuravano come libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, le opere di rimozione delle barriere architettoniche, i pannelli fotovoltaici, gli elementi di arredo e i manufatti leggeri in strutture ricettive.
Il glossario ha il pregio di fornire un elenco, sebbene non esaustivo, delle principali opere per la realizzazione delle quali non occorre autorizzazione.
Indica poi taluni casi per i quali sussiste ancora incertezza interpretativa.
Il tutto comunque in conformità alle linee affermate nella sentenza n. 68/2018 della Corte Costituzionale, attenta a sottolineare il rispetto delle norme antisismiche e del rischio ecologico, quelle poste a tutela della incolumità pubblica, quelle a tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Il glossario infatti recita testualmente nel suo incipit: "la tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. Lgs n. 42/2004".
Anche le opere eseguite liberamente, in forza di quanto sopra, possono godere delle previste detrazioni fiscali: occorrerà una dichiarazione sostitutiva di notorietà, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori e sarà precisato che gli interventi posti in essere fanno parte di quelli agevolati.
Naturalmente le opere dovranno essere descritte in regolari fatture, il cui pagamento dovrà essere curato con bonifico bancario parlante.



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di Avv. Gianna Manferto

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