Opere vicino al confine, quando vige l'esenzione ex art. 874 c.c.


La Corte di Cassazione con propria sentenza n. 5335 del 2021 chiarisce i limiti applicativi dell'esenzione prevista dal codice civile all'art. 874
Opere vicino al confine, quando vige l'esenzione ex art. 874 c.c.

A quale distanza deve essere posta una tettoia dal muro di cinta e di contenimento? È sempre applicabile il regime di cui all’art. 878 del codice civile?

A porre chiarimento ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5335 del 2021 con la quale si chiariscono i limiti circa l’edificazione in prossimità delle proprietà altrui private e quelli che sono i principi al fine di non ledere il godimento dell’altrui proprietà.

Il caso pervenuto all’attenzione della Corte di Cassazione è quello di un proprietario che aveva realizzato proprio in aderenza al muro di confine una tettoia. Il confinante, dimostrando il danno ricevuto dalla realizzazione, aveva ottenuto dal giudice di primo grado, poi confermato in appello, un provvedimento con il quale si ingiungeva l’immediata rimozione del manufatto.

Il predetto provvedimento veniva impugnato con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sul presupposto che entrambi i giudici di merito avessero posto in essere errate valutazioni circa la qualificazione del muro che era di fabbrica e non di cinta, nonché in ordine alla presunta legittimità urbanistico edilizia della tettoia.

La Corte di Cassazione, al fine della decisione, sostiene che in realtà si tratta di un muro di cinta che non ha un altezza superiore ai tre metri e che la tettoia non ha rispettato tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie previste dalla pianificazione e dai regolamenti comunali.

Quindi in sostanza la Corte di Cassazione ammette che nel caso di specie non siano state rispettate le distanze: "L'esenzione del rispetto delle distanze tra costruzioni, come previsto dall'art.878 del codice civile, si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo".

Il muro in questione era stato costruito sul confine, destinato alla recinzione e dunque non era alto più di tre metri. Non poteva quindi applicarsi l’esenzione prevista dal codice civile all’art. 874.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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