Opposizione a decreto ingiuntivo
I poteri del giudice dell’esecuzione in materia condominiale
Presso il Tribunale di Matera è pendente un appello avverso una sentenza del Giudice di Pace che ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo di un condomino, condannando l’intero condominio. Va precisato che durante tutto il processo di primo grado è sempre stato evidenziato dall’amministratore di condominio che trattavasi di un solo corpo di fabbrica e cioè di soli 5 condomini su un condominio di quindici condomini e che solo su quella determinata scala erano stati effettuati dei lavori di straordinaria amministrazione e precisamente sul terrazzo, in parte di proprietà esclusiva del condomino de quo.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace, il Tribunale, sebbene richiesta nell’atto di appello, non concedeva la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, pertanto il condomino notificava atto di precetto e proseguiva nell’azione esecutiva.
Costituitosi il Condominio in sede esecutiva contestava nel merito l’azione e chiedeva che fosse il giudice dell’esecuzione a sospendere l’esecutività della sentenza perché trattavasi di un solo corpo di fabbrica ed il lavori straordinari stessi erano stati deliberati solo da 337/1000 e quindi nessun pignoramento poteva essere fatto sul conto corrente del condominio tutto.
L’amministratore condominiale presentava altresì al giudice dell’esecuzione un’apposita istanza ex art. 177 e 487 cpc, evidenziando che la pendenza del giudizio cognitivo (appello), impedisce di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione (appello) e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo.
Inoltre il giudice dell’opposizione a precetto ha il potere di sindacare l’esecutorietà del titolo, secondo la dottrina e la giurisprudenza, solo in via "residuale", proprio perché le contestazioni alla sentenza del GdiP sono state già avanzate con il mezzo di impugnazione legislativamente previsto e cioè con l’appello alla sentenza di primo grado.
Nelle more, il pignoramento del conto corrente bancario sta provocando ulteriori danni alla gestione economica dell’intero condominio, pur vertendo, invece, la questione esclusivamente tra un solo condomino e solo alcuni condomini di tutto il condominio e cioè tra soli cinque condomini; né vi può essere alcuna azione/obbligazione solidale.
Tutto ciò era già di conoscenza del condomino che ha attivato la procedura esecutiva mobiliare, in quanto le quote millesimali che approvarono i lavori straordinari erano e sono tuttora pari a soli 337/1000, quindi non l’intero condominio, cui è stato invece notificato l’atto di precetto e l’atto di pignoramento presso terzi.
Il pignoramento presso la banca della liquidità presente sul c/cb di tutto il Condominio ha provocato e sta provocando solo ingenti danni alla gestione finanziaria del Condominio.
Il singolo condomino aveva partecipato anche all’ultima assemblea condominiale, quindi era ben conscio di non possedere alcuna legittimazione attiva nei confronti dell’intero Condominio, né quest’ultimo è legittimato a subire alcuna esecuzione per quanto su riferito.
Né va sottaciuto che l’amministratore condominiale aveva comunicato al condomino creditore i nomi dei suoi eventuali debitori.
Il Condominio si è visto invece pignorare - postumo rispetto alla predetta comunicazione dei nomi dei debitori - il conto corrente bancario il giorno 16.12.2015, cioè alla fine dell’anno, quando l’amministratore avrebbe effettuato i normali pagamenti, riducendo tutto il Condominio in stato di morosità ed impedendo la normale gestione. Eppure, il principio della solidarietà tra debitori (art. 1294 c.c.) resta valido se dalla legge o dal titolo non risulta altrimenti (Sezioni Unite Cassazione N. 9148 del 08.01.2008).
La responsabilità dei condomini è retta dal principio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
La domanda di pagamento del singolo condomino andava rivolta ai soli condomini interessati (337/1000) in ragione della loro singola quota debitoria di spettanza. Per accertare la consistenza di tale quota, il condomino creditore aveva l’onere di controllare le tabelle millesimali del condominio.
Inoltre, l’amministratore, ex art. 63 disp. att. c.c. ha regolarmente e tempestivamente comunicato il nome degli eventuali debitori del singolo condomino.
In caso analogo il Tribunale di Milano - Giudice dell’esecuzione, nella procedura N. 9692/2015 RG del 23.12.2015, preso atto della mancata indicazione nel precetto dell’avvertimento previsto ex L. n. 132/15, provocandone così la nullità dello stesso; ritenuto che la domanda fosse basata su fumus di probabile accoglimento; considerato che il potere di sospendere la procedura è riservato al giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza e sospeso la procedura esecutiva.
Infatti, l’esecuzione nei confronti dell’intero Condominio, oltre ad essere priva del fumus boni iuris, ha già prodotto e sta continuando a causare rilevanti danni finanziari alla esigua disponibilità economica dell’intero Condominio.
Trattasi di un caso di sospensione necessaria in cui è la legge stessa che pone a carico del giudice dell’esecuzione il potere di sospendere la procedura esecutiva, ove si verifichino determinati eventi, come nel caso del quo, in cui l’azione esecutiva ha interessato un bene indiviso, o meglio dell’intero Condominio e non dei soli responsabili della controversia giudiziaria pendente.
La necessità della divisione delle responsabilità in capo ai soli condomini di un corpo di fabbrica, costituente i soli 337/1000 del Condominio, comporta la necessità di sospendere il relativo procedimento esecutivo. Anche la dottrina afferma che i gravi motivi legittimanti l’accoglimento dell’istanza di sospensione sono quelli evincibili dalle motivazioni in fatto e diritto su cui l’opposizione si fonda, i quali consentono di formulare una prognosi di elevata probabilità di accoglimento dell’opposizione stessa, per cui gli stessi si pongono in stretto legame con i motivi di opposizione. Consegue a tanto che l’indefettibile decisione di sospendere il processo si pone con la concreta esistenza di seri e motivati dubbi sulla correttezza, intesa in senso ampio, dell’avviata azione esecutiva.
Infatti, la S.C. ha più volte precisato che la sospensione dell'esecuzione prevista dall’art. 624 cpc nella sua originaria formulazione può invocarsi sulla base della presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto. In quest’ultimo caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione è rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento. Né d’altro canto, per la Corte è possibile identificare e sovrapporre i gravi motivi previsti dall’art. 615 c.p.c. con quelli richiamati dall’art. 624 c.p.c., in quanto, in ragione delle diverse fasi in cui si trova il processo esecutivo (non ancora iniziato nel primo caso, già introdotto, invece, nel secondo, per effetto dell’avvenuto pignoramento, ad esempio), andrebbe riconosciuta una tutela differenziata nei confronti delle parti del processo esecutivo, valutando tale requisito con maggiore rigore nel caso di sospensione richiesta prima dell’avvio dell’esecuzione e quando il debitore ha subito immediatamente il pignoramento, come nel caso di specie.
La natura del provvedimento di sospensione richiesto ex art. 624 c.p.c. è dichiaratamente cautelare, in quanto allo stato degli atti di causa solo il Condominio sta subendo un danno; in particolare l’intero condominio e non i soli 337/1000 di proprietà che hanno in corso il contenzioso giudiziale; atteso anche che l’importo di cui all’Ordinanza del Tribunale di Matera del è del tutto diverso da quello rivendicato nell’Atto di precetto e soprattutto da quello in contestazione in sede di appello.
Tutto ciò premesso, il Condominio ha chiesto la revoca dell’Ordinanza di rinvio semplice ad altra data di udienza e l’integrazione della stessa Ordinanza con la sospensione dell’esecuzione azionata con atto di pignoramento presso il terzo, concorrendo gravi motivi (art. 624 cpc).
Avverso la sentenza del Giudice di Pace, il Tribunale, sebbene richiesta nell’atto di appello, non concedeva la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, pertanto il condomino notificava atto di precetto e proseguiva nell’azione esecutiva.
Costituitosi il Condominio in sede esecutiva contestava nel merito l’azione e chiedeva che fosse il giudice dell’esecuzione a sospendere l’esecutività della sentenza perché trattavasi di un solo corpo di fabbrica ed il lavori straordinari stessi erano stati deliberati solo da 337/1000 e quindi nessun pignoramento poteva essere fatto sul conto corrente del condominio tutto.
L’amministratore condominiale presentava altresì al giudice dell’esecuzione un’apposita istanza ex art. 177 e 487 cpc, evidenziando che la pendenza del giudizio cognitivo (appello), impedisce di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione (appello) e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo.
Inoltre il giudice dell’opposizione a precetto ha il potere di sindacare l’esecutorietà del titolo, secondo la dottrina e la giurisprudenza, solo in via "residuale", proprio perché le contestazioni alla sentenza del GdiP sono state già avanzate con il mezzo di impugnazione legislativamente previsto e cioè con l’appello alla sentenza di primo grado.
Nelle more, il pignoramento del conto corrente bancario sta provocando ulteriori danni alla gestione economica dell’intero condominio, pur vertendo, invece, la questione esclusivamente tra un solo condomino e solo alcuni condomini di tutto il condominio e cioè tra soli cinque condomini; né vi può essere alcuna azione/obbligazione solidale.
Tutto ciò era già di conoscenza del condomino che ha attivato la procedura esecutiva mobiliare, in quanto le quote millesimali che approvarono i lavori straordinari erano e sono tuttora pari a soli 337/1000, quindi non l’intero condominio, cui è stato invece notificato l’atto di precetto e l’atto di pignoramento presso terzi.
Il pignoramento presso la banca della liquidità presente sul c/cb di tutto il Condominio ha provocato e sta provocando solo ingenti danni alla gestione finanziaria del Condominio.
Il singolo condomino aveva partecipato anche all’ultima assemblea condominiale, quindi era ben conscio di non possedere alcuna legittimazione attiva nei confronti dell’intero Condominio, né quest’ultimo è legittimato a subire alcuna esecuzione per quanto su riferito.
Né va sottaciuto che l’amministratore condominiale aveva comunicato al condomino creditore i nomi dei suoi eventuali debitori.
Il Condominio si è visto invece pignorare - postumo rispetto alla predetta comunicazione dei nomi dei debitori - il conto corrente bancario il giorno 16.12.2015, cioè alla fine dell’anno, quando l’amministratore avrebbe effettuato i normali pagamenti, riducendo tutto il Condominio in stato di morosità ed impedendo la normale gestione. Eppure, il principio della solidarietà tra debitori (art. 1294 c.c.) resta valido se dalla legge o dal titolo non risulta altrimenti (Sezioni Unite Cassazione N. 9148 del 08.01.2008).
La responsabilità dei condomini è retta dal principio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
La domanda di pagamento del singolo condomino andava rivolta ai soli condomini interessati (337/1000) in ragione della loro singola quota debitoria di spettanza. Per accertare la consistenza di tale quota, il condomino creditore aveva l’onere di controllare le tabelle millesimali del condominio.
Inoltre, l’amministratore, ex art. 63 disp. att. c.c. ha regolarmente e tempestivamente comunicato il nome degli eventuali debitori del singolo condomino.
In caso analogo il Tribunale di Milano - Giudice dell’esecuzione, nella procedura N. 9692/2015 RG del 23.12.2015, preso atto della mancata indicazione nel precetto dell’avvertimento previsto ex L. n. 132/15, provocandone così la nullità dello stesso; ritenuto che la domanda fosse basata su fumus di probabile accoglimento; considerato che il potere di sospendere la procedura è riservato al giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza e sospeso la procedura esecutiva.
Infatti, l’esecuzione nei confronti dell’intero Condominio, oltre ad essere priva del fumus boni iuris, ha già prodotto e sta continuando a causare rilevanti danni finanziari alla esigua disponibilità economica dell’intero Condominio.
Trattasi di un caso di sospensione necessaria in cui è la legge stessa che pone a carico del giudice dell’esecuzione il potere di sospendere la procedura esecutiva, ove si verifichino determinati eventi, come nel caso del quo, in cui l’azione esecutiva ha interessato un bene indiviso, o meglio dell’intero Condominio e non dei soli responsabili della controversia giudiziaria pendente.
La necessità della divisione delle responsabilità in capo ai soli condomini di un corpo di fabbrica, costituente i soli 337/1000 del Condominio, comporta la necessità di sospendere il relativo procedimento esecutivo. Anche la dottrina afferma che i gravi motivi legittimanti l’accoglimento dell’istanza di sospensione sono quelli evincibili dalle motivazioni in fatto e diritto su cui l’opposizione si fonda, i quali consentono di formulare una prognosi di elevata probabilità di accoglimento dell’opposizione stessa, per cui gli stessi si pongono in stretto legame con i motivi di opposizione. Consegue a tanto che l’indefettibile decisione di sospendere il processo si pone con la concreta esistenza di seri e motivati dubbi sulla correttezza, intesa in senso ampio, dell’avviata azione esecutiva.
Infatti, la S.C. ha più volte precisato che la sospensione dell'esecuzione prevista dall’art. 624 cpc nella sua originaria formulazione può invocarsi sulla base della presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto. In quest’ultimo caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione è rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento. Né d’altro canto, per la Corte è possibile identificare e sovrapporre i gravi motivi previsti dall’art. 615 c.p.c. con quelli richiamati dall’art. 624 c.p.c., in quanto, in ragione delle diverse fasi in cui si trova il processo esecutivo (non ancora iniziato nel primo caso, già introdotto, invece, nel secondo, per effetto dell’avvenuto pignoramento, ad esempio), andrebbe riconosciuta una tutela differenziata nei confronti delle parti del processo esecutivo, valutando tale requisito con maggiore rigore nel caso di sospensione richiesta prima dell’avvio dell’esecuzione e quando il debitore ha subito immediatamente il pignoramento, come nel caso di specie.
La natura del provvedimento di sospensione richiesto ex art. 624 c.p.c. è dichiaratamente cautelare, in quanto allo stato degli atti di causa solo il Condominio sta subendo un danno; in particolare l’intero condominio e non i soli 337/1000 di proprietà che hanno in corso il contenzioso giudiziale; atteso anche che l’importo di cui all’Ordinanza del Tribunale di Matera del è del tutto diverso da quello rivendicato nell’Atto di precetto e soprattutto da quello in contestazione in sede di appello.
Tutto ciò premesso, il Condominio ha chiesto la revoca dell’Ordinanza di rinvio semplice ad altra data di udienza e l’integrazione della stessa Ordinanza con la sospensione dell’esecuzione azionata con atto di pignoramento presso il terzo, concorrendo gravi motivi (art. 624 cpc).
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