Opposizione ad ordinanza ingiunzione, quale rito si applica?


La opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa per violazione di norme del lavoro è causa di lavoro e ad essa si applica il rito del lavoro
Opposizione ad ordinanza ingiunzione, quale rito si applica?

Opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro avente ad oggetto la irrogazione di sanzione amministrativa, in materia di lavoro; quale rito si applica alla controversia?

Per il caso in cui sia notificata una ordinanza ingiunzione, emessa dall’Ispettorato del Lavoro, avente ad oggetto la irrogazione di sanzione amministrativa, in materia di violazione della legislazione del lavoro, la opposizione alla ordinanza ingiunzione si propone dinanzi al Tribunale, sezione lavoro, ed è assoggettata al rito del lavoro.

Si tratta di controversia che attiene alla esistenza ed alla disciplina del rapporto di lavoro, per l’effetto, ai sensi degli artt. 409 e 442 cpc, non può applicarsi la sospensione feriale del termine (1 – 31 agosto) al fine del computo dei termini per la impugnazione (30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2034/2020, depositata il 9/1/2020.


Riferimenti normativi

A seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011 in materia di semplificazione ed unificazione dei procedimenti civili di cognizione, tutte le controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro (artt. 409 ss. cpc), senza operare alcuna distinzione tra sanzioni amministrative emesse per violazione di norme concernenti il rapporto di lavoro subordinato e sanzioni per altre violazioni.

La opposizione si propone dinanzi al Tribunale, territorialmente competente, entro 30 gg. dalla notifica della ordinanza ingiunzione (art. 6 D.lgs. cit.).


La fattispecie al vaglio della Corte di Cassazione, sezione lavoro, decisa con sentenza n. 2034/2020

La vicenda, al vaglio della Corte di Cassazione, sez. lav., prende avvio da un ricorso promosso da un datore di lavoro avverso l’Ispettorato del Lavoro, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, con la quale era stato intimato dall’ITL il pagamento di sanzioni per impiego irregolare di lavoratori subordinati.

A seguito di soccombenza in primo grado, il datore di lavoro aveva proposto ricorso in appello, tuttavia la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività della impugnazione, poiché, trattandosi di una controversia di lavoro, non si applicava la sospensione feriale dei termini (1 – 31 agosto).

La Corte di Cassazione sez. lav., nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, ha rilevato che a seguito della entrata in vigore del D.lgs 150/2011 occorre fare riferimento ad un criterio di natura sostanziale, nel senso che la opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro, oltre ad essere assoggettata al rito del lavoro, costituisce anche controversia di lavoro, trattandosi di causa per sanzione irrogata per violazione delle disposizioni in materia di legislazione protettiva del lavoro, con la conseguenza che ad essa si applica tutta la disciplina del settore, compresa quella processuale, la quale esclude la sospensione feriale dei termini nella controversia di lavoro.

Poiché il giudizio di opposizione era stato presentato oltre i termini di legge, la Corte di Cassazione ha confermato la inammissibilità della impugnazione per tardività della sua presentazione, ed ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

 

 

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di Avv. Emanuela Manini

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