Ordinamento sportivo e Costituzione


Rapporti tra Ordinamento Sportivo e Ordinamento Statale alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011
Ordinamento sportivo e Costituzione
La sentenza Corte Cost. n. 49/2011 è importante per i seguenti motivi:
1) Ribadisce la piena efficacia del principio di autonomia dell’Ordinamento Sportivo; di conseguenza l’Ordinamento Statale non può annullare gli effetti degli atti degli Organi di Giustizia Sportiva; tantomeno può annullare la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo;
2) Dà una lettura "sostanzialistica" all’art. 24 Cost.; secondo la Corte, l’art. 24 Cost. garantisce l’accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria solo in presenza di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
Di conseguenza:
a) in presenza delle regole tecnico-sportive (aventi natura regolamentare, organizzativa e statutaria) non sono prospettabili diritti soggettivi o interessi legittimi giudizialmente azionabili.
Le regole tecnico-sportive non sono norme di relazione dalle quali possano derivare diritti soggettivi o interessi legittimi.
Pertanto:
- è inammissibile (per difetto di giurisdizione) e infondata (per mancanza di situazione soggettiva di cui l’attore risulta titolare), sia la domanda giudiziale ordinaria volta ad ottenere l’attribuzione dello scudetto di pallacanestro alla squadra alla quale erroneamente si è annullato il canestro decisivo, sia la domanda giudiziale con cui si chieda il risarcimento del danno patito per l’illegittima concessione del calcio di rigore decisivo ai fini del risultato di una partita di calcio.
b) quando il provvedimento disciplinare emanato nell’ambito dell’Ordinamento Sportivo lede diritti soggettivi o interessi legittimi, il soggetto danneggiato ha il diritto di agire in giudizio (diritto riconosciuto dall’art. 24 Cost.) per la tutela della situazione giuridica di cui si affermi titolare.
Si tratta di provvedimenti che incidono su "status".
Ad esempio, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al dirigente tesserato di una società sportiva a causa di suoi asseriti comportamenti illeciti nella esecuzione della sua attività professionale sportiva, costituisce una sanzione con evidente riflesso sui diritti patrimoniali e non patrimoniali del dirigente sportivo tesserato.
c) ai fini del rispetto dell’art. 24 Cost. è sufficiente attribuire al titolare del diritto che si ritiene leso la sola tutela risarcitoria (risarcimento dei danni), non anche la tutela in forma specifica.
Pertanto, il soggetto tesserato che ritiene leso il proprio diritto da un provvedimento disciplinare della Giustizia Sportiva deve:
- prima percorrere tutti i gradi della Giustizia Sportiva (il cui previo esperimento costituisce una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale - principio della c.d. pregiudiziale sportiva);
- solo successivamente può agire davanti al Giudice Amministrativo (TAR Lazio) e chiedere il solo risarcimento dei danni subiti.
In tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.11.2008 n. 5782, secondo cui l’eventuale illegittimità della sanzione disciplinare può essere posta esclusivamente alla base di un’azione di risarcimento danni, e mai alla base di un’azione diretta all’annullamento dell’atto.
Tale è il caso dei danni subiti da una società calcistica a causa della retrocessione dovuta ad una illegittima penalizzazione, la quale potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ma non per l’annullamento della retrocessione.
3) In conclusione, dal combinato disposto della Legge n. 280//2003 e Corte Costituzionale n. 49/2011 il sistema dei rapporti tra Ordinamento Sportivo e Giurisdizione Statale è il seguente:
a) Irrilevanza delle c.d. regole Tecnico-Sportive.
Esse non fanno sorgere alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile davanti ad un Organo Giurisdizionale;
b) Di fronte ai Provvedimenti Disciplinari resi dall’Ordinamento Sportivo, idonei ad incidere sui diritti soggettivi dei tesserati:
- innanzitutto vi è la necessità di esperire tutti i gradi della Giustizia Sportiva;
- poi è ammessa esclusivamente la tutela risarcitoria avanti il Giudice Amministrativo;
c) Impugnabilità davanti al Giudice Amministrativo di taluni atti del CONI o delle Federazioni Sportive non riservati al sindacato esclusivo degli Organi di Giustizia Sportiva;
d) Proponibilità davanti al Giudice Ordinario delle controversie relative a Rapporti Patrimoniali tra società sportive ed atleti (a meno che non sia presente una clausola compromissoria che devolva la controversia a collegi arbitrali).

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di Fioravante Agnello

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