Ordinamento sportivo e diritto UE


Rapporti tra Ordinamento Sportivo e Ordinamento dellUnione Europea alla luce della Sentenza Corte UE Meca-Medeina e I. Majacen
Ordinamento sportivo e diritto UE
Fino al 2006, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. (confermata anche dalla sentenza Bosman del 15 12. 1995), l’attività sportiva rientra nella sfera del diritto dell’Unione Europea "se costituisce un’attività economica ai sensi dell’art. 2 CE" (sentenza Walrave e Koch del 12.12.1974).
A) Fino al 2006 la Corte di Giustizia ha suddiviso le Regole Sportive in due grandi categorie, le Regole Economiche e le Regole Puramente Sportive;
A1) Regole Economiche: sono soggette al diritto dell’U.E. come ogni altra attività economica, in relazione ai seguenti aspetti:
- gestione centralizzata dei diritti televisivi;
- divieto di controllare più clubs partecipanti allo stesso campionato;
- indennità di trasferimento-formazione degli atleti.
A2) Regole Puramente Sportive: sono sottratte al diritto dell’U.E.; esse si distinguono in:
- a) Regole del Gioco, riguardanti:
- dimensioni del campo di gioco;
- dimensioni delle porte;
- numero dei giocatori;
b) Altre Regole, riguardanti:
- le Norme Antidoping;
- composizione delle Squadre Nazionali (solo cittadini dello Stato);
- selezione degli atleti per la partecipazione a competizioni internazionali.
B) Con la sentenza Meca-Medina Majacen del 18.7.2006 la Corte di Giustizia U.E. ha stabilito che anche le Norme Sportive Antidoping (in precedenza considerate come la "normative sportiva per eccellenza") sono totalmente soggette al diritto comunitario e che occorre dimostrare caso per caso che le restrizioni da esse indotte sono inerenti e proporzionate rispetto agli obiettivi sportivi che esse si prefiggono.
In particolare la Corte U.E. ha ritenuto che la normativa Antidoping, pur prefiggendosi obiettivi puramente sportivi, ricade nel campo di applicazione del diritto U.E. e dunque del diritto alla concorrenza, nel momento in cui influisce sull’esercizio delle attività economiche di soggetti quali gli atleti, clubs sportivi ecc. ecc..
Pertanto, a partire da tale Sentenza, la ripartizione delle Regole Sportive in Regole Economiche e in Regole Puramente Sportive viene disciplinata come segue:
B1) Regole Economiche: restano soggette al diritto dell’U.E, come specificato al soprastante punto A1);
B2) Regole Puramente Sportive: sono soggette al diritto Comunitario.
In particolare, le Regole Puramente Sportive che danno luogo a restrizione di libertà fondamentali e restrizioni della concorrenza, sono legittime solo se:
a) perseguono obiettivi legittimi (tra i a quali rientra l’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni);
L’obiettivo legittimo delle regole sportive restrittive delle libertà fondamentali e della concorrenza è quello di garantire la regolarità delle competizioni.
Ad esempio tali sono le regole che limitano i trasferimenti di giocatori in un periodo circoscritto (giugno-agosto; gennaio) nonché le regole che stabiliscono l’impossibilità di schierare giocatori acquistati in periodi diversi.
b) tali restrizioni sono indispensabili al raggiungimento dei suddetti obiettivi;
c) tali restrizioni sono proporzionate al raggiungimento di tali obiettivi.
Le restrizioni rispettano il criterio della proporzionalità quando lo stesso legittimo obiettivo (garantire la regolarità delle competizioni) non può essere raggiunto in altra maniera.

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di Fioravante Agnello

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