Ordinanza di assegnazione crediti: come impugnare


Quali sono sono i rimedi esperibili avverso l'ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal giudice all'esito di pignoramento presso terzi
Ordinanza di assegnazione  crediti: come impugnare
L'opposizione agli atti esecutivi è senz’altro giusta e legittima quando si contestano ragioni attinenti alla sua "regolarità formale". Va precisato che in tali casi il rimedio é riconosciuto come ammissibile non solo al creditore ed al debitore, ma anche al terzo, legittimato a contestare la misura esecutiva (Cass. 17/1/2012, n. 615; Cass. 23/4/2003, n. 6432; Cass. 8/2/2007 n. 2745 e Cass. 9/3/2011 n. 5529).
Accade però talora che l’ordinanza non abbia un contenuto solo esecutivo, o comunque che le contestazioni deducibili non siano di mera "regolarità formale", bensì che essa sia pronunciata - e si voglia perciò contestare - per ragioni attinenti al "merito" e che quindi i poteri cognitivi del giudice arrivino fino all’accertamento pieno su questioni che dovrebbero costituire oggetto di un ordinario giudizio di cognizione.
In tal caso, però, la giurisprudenza di legittimità invocando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (l’ordinanza, avendo un contenuto decisorio, ha sostanza di sentenza, pur nella forma di ordinanza) ammette quale unico rimedio quello dell'appello.
La giurisprudenza quando esclude il rimedio dell’opposizione all’esecuzione lo fa sul solo presupposto che l’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiuderebbe il processo esecutivo, con la conseguenza che il debitore non potendo più avvalersi dell’opposizione all’esecuzione - non essendo configurabile un’opposizione contro un’esecuzione ormai esaurita - rimarrebbe privo di rimedi impugnatori.
E’ questa però una lettura che poteva ritenersi legittima nella versione originaria del procedimento secondo il dato testuale dell’art. 553 c.p.c., ma che certamente non soddisfa nella versione della norma così come attualmente applicata.
Una volta ammessa l’attitudine decisoria dell’ordinanza di assegnazione, ogni qualvolta il giudice sia chiamato a compiere indagini, seppure sommarie, sui presupposti dell’esecuzione, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione non potrebbe negarsi.
Infatti ogni qualvolta la cognizione del giudice dell’esecuzione, in sede di assegnazione, oltrepassa i confini dell’attività puramente "esecutiva", i relativi vizi possono estendersi al "diritto a procedere ad esecuzione forzata", e perciò dare spazio all’opposizione all’esecuzione.
Inoltre è stato ritenuto che: "..l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione..." (v. Cass. civ., sez. VI, 3 giugno 2015, n. 11493).

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di Avv. Mario D'Aniello

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