Ordinanza G.I.P. di Firenze 9.6.2015
Rilevanza delle C.M.S. nel calcolo del T.E.G. dell'operazione di affidamento su conto corrente
Il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze ha pronunciato un'ordinanza di imputazione coatta rigettando la richiesta di archiviazione del P.M. e ribadendo la rilevanza delle C.M.S. nel computo del costo delle operazioni bancarie di affidamento e, per contro, l'irrilevanza delle circolari Banca d’Italia nel controllo operato in sede giudiziale.
Di particolare interesse appare il provvedimento in commento laddove ribadisce che:
"La commissione di massimo scoperto (C.M.S.) è, infatti, uno degli oneri a carico del cliente quale costo economico dell’operazione, nonostante inizialmente le istruzioni della Banca d’Italia in tema di rilevazioni trimestrali la escludessero dalle comunicazioni statistiche degli intermediari, avendo queste ultima una mera funzione consultiva.....le istruzioni della Banca d`Italia non sono infatti vincolanti per gli organi giurisdizionali poiché indirizzate unicamente alle banche ed operatori finanziari per indicare la procedura statistica da seguire nella rilevazione e comunicazione dei tassi applicati alla clientela...".
Il G.I.P., nell'argomentare diffusamente le conclusioni sopra riportate, sottolinea inoltre che, il fatto che soltanto con la legge n. 2 del 28.1.2009 il legislatore sia intervenuto in materia prevedendo espressamente l'inclusione delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi remunerazione nel calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale), non sposta i termini della questione, in quanto detta legge ha una mera valenza chiarificatrice delle disposizioni già contenute nella legge anti usura (n. 108/1996).
Di particolare interesse appare il provvedimento in commento laddove ribadisce che:
"La commissione di massimo scoperto (C.M.S.) è, infatti, uno degli oneri a carico del cliente quale costo economico dell’operazione, nonostante inizialmente le istruzioni della Banca d’Italia in tema di rilevazioni trimestrali la escludessero dalle comunicazioni statistiche degli intermediari, avendo queste ultima una mera funzione consultiva.....le istruzioni della Banca d`Italia non sono infatti vincolanti per gli organi giurisdizionali poiché indirizzate unicamente alle banche ed operatori finanziari per indicare la procedura statistica da seguire nella rilevazione e comunicazione dei tassi applicati alla clientela...".
Il G.I.P., nell'argomentare diffusamente le conclusioni sopra riportate, sottolinea inoltre che, il fatto che soltanto con la legge n. 2 del 28.1.2009 il legislatore sia intervenuto in materia prevedendo espressamente l'inclusione delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi remunerazione nel calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale), non sposta i termini della questione, in quanto detta legge ha una mera valenza chiarificatrice delle disposizioni già contenute nella legge anti usura (n. 108/1996).
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