Ordinanze comunali di ingiunzione a demolire
Non tutti i casi di difformità totale iscritte nelle ordinanze dei Comuni lo sono realmente.
Nella pratica professionale capitano talvolta situazioni in cui il processo del costruire sia rallentato o addirittura bloccato da eventi non sempre sotto il controllo del progettista o del direttore lavori. Esistono, infatti, casi in cui il "costruito" non corrisponda esattamente al progettato e all'autorizzato; a volte i tempi di realizzazione in cantiere non attendono i tempi amministrativi di acquisizione di permessi o autorizzazioni delle varianti richieste ma non ancora rilasciate o in condizione di efficacia. In tali casi, nel caso di controllo da parte delle Autorità, si va incontro a provvedimenti e a ordinanze comunali di sospensione dei lavori e di rimesssa in pristino del cantiere con demolizione della parti difformi.
Tali evenienze sono molto comuni e pare il caso di accennare che non sempre il Comune nella sua attività di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, espressa anche a mezzo delle Ordinanze, sia sempre dalla parte della piena correttezza. Sono molteplici, infatti, i casi in cui le difformità contestate al costruendo immobile non siano "totali" come contenuto ed affermato nell'Ordinanza, bensì siano da ascrivere nelle fattispecie di variazioni "essenziali" o di "parziale" difformità; fattispecie queste ultime due che comportanto possibilità di sanatoria e regolarizzazione secondo procedure più snelle e meno onerose per il Cliente.
Tali fattispecie sono indicate nel Testo unico dell'Edilizia (vedasi D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.) e nella L.R. n. 16/2008 e ss. mm. per la Regione Liguria, all'articolo 44. Sarà dunque la competenza e la professionalità del Tecnico che potrà ri-definire nella pratica di sanatoria per accertamento di conformità delle opere, quali siano quelle in totale difformità, quali in variazione essenziale e quali solo in parziale difformità. E non sempre tali differenziazioni e profili tecnici sono colti dal Legale eventualmente nominato. Ancora una volta si evidenzia come le competenze tecnico professionali del progettista/direttore lavori, siano di importanza capitale nel processo del costruire, per evitare ritardi, sanzioni e attività di cantiere bloccata.
Tali evenienze sono molto comuni e pare il caso di accennare che non sempre il Comune nella sua attività di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, espressa anche a mezzo delle Ordinanze, sia sempre dalla parte della piena correttezza. Sono molteplici, infatti, i casi in cui le difformità contestate al costruendo immobile non siano "totali" come contenuto ed affermato nell'Ordinanza, bensì siano da ascrivere nelle fattispecie di variazioni "essenziali" o di "parziale" difformità; fattispecie queste ultime due che comportanto possibilità di sanatoria e regolarizzazione secondo procedure più snelle e meno onerose per il Cliente.
Tali fattispecie sono indicate nel Testo unico dell'Edilizia (vedasi D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.) e nella L.R. n. 16/2008 e ss. mm. per la Regione Liguria, all'articolo 44. Sarà dunque la competenza e la professionalità del Tecnico che potrà ri-definire nella pratica di sanatoria per accertamento di conformità delle opere, quali siano quelle in totale difformità, quali in variazione essenziale e quali solo in parziale difformità. E non sempre tali differenziazioni e profili tecnici sono colti dal Legale eventualmente nominato. Ancora una volta si evidenzia come le competenze tecnico professionali del progettista/direttore lavori, siano di importanza capitale nel processo del costruire, per evitare ritardi, sanzioni e attività di cantiere bloccata.
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