Ordine di demolizione irrevocabile, fiscalizzazione e prescrizione


La Corte di Cassazione chiarisce quando l'ordine di demolizione in sede penale può essere revocato in virtù dell'istaurato procedimento di sanatoria edilizia
Ordine di demolizione irrevocabile, fiscalizzazione e prescrizione

Si può procedere alla fiscalizzazione dell’immobile abusivo solo se la sua demolizione arrechi un irreparabile pregiudizio alla costruzione già assentita e collegata all’immobile realizzato senza le prescritte autorizzazioni e solo se la porzione abusiva sia stata realizzata solo in parziale difformità dal permesso di costruire precedentemente rilasciato.

Questa in estrema sintesi la massima con cui la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11638 del 2021, riprende il tema della fiscalizzazione, disciplinato dal T.u.e. 380/2001, in relazione anche alla revoca ed alla sospensione dell’ordine a demolire ed alla prescrizione dell’abuso.

Con tale sentenza la Suprema Corte, esclude che si possa ricorrere alla fiscalizzazione, quale valida alternativa alla demolizione dell’immobile abusivo, nel caso in cui la costruzione realizzata in aderenza all’assentito sia stata edificata in totale difformità dal titolo edilizio. Nella sentenza in esame si affronta il caso di alcuni proprietari su cui pendeva l’ordinanza di demolizione dell’ente per aver realizzato una porzione dell’immobile in totale assenza del titolo.

La doglianza era insita nel fatto che fosse impossibile demolire quanto realizzato perché ciò arrecherebbe un pregiudizio grave ed irreparabile danno a ciò che è stato lecitamente realizzato. Il predetto ordine di demolizione era stato impartito anche all’esito del procedimento penale con sentenza irrevocabile.

Tra i motivi di ricorso anche le istanze di condono che erano state presentate al comune, e poi dallo stesso rigettate. Dinieghi che erano stati anche impugnati dinanzi al T.a.r. che però aveva respinto i ricorsi. Innanzitutto sul punto in questione la Corte afferma che: “L'ordine di demolizione della struttura abusiva, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale "avverso il rigetto della domanda di condono edilizio".

Secondo quanto affermato dai giudici del palazzaccio, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, avvenuta solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna "presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte dell'autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento".

In sostanza il provvedimento di revoca dell’ordine di demolizione da parte del giudice dell’esecuzione è ammissibile solamente di fronte al vicino rilascio della sanatoria da parte dell’ente procedente, ed è il giudice dell’esecuzione che deve compiere questa valutazione anche tenendo conto di quelle che potrebbero essere le cause ostative al rilascio della sanatoria, nonché i tempi di conclusione del procedimento.

Sul punto specifico la Corte cosi concludendo, dice che l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale: “è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio”.

Quanto alla fiscalizzazione, i giudici, valutando il caso concreto, escludono che i ricorrenti possano far ricorso alla stessa, atteso che le opere poste in essere nel caso di specie sono totalmente difformi e mai sono state previste da un titolo edilizio. Ne varrebbe la circostanza che l’ordine di demolizione riguarderebbe una sola porzione di immobile atteso che l’ordinanza demolitoria si deve valutare come un dovere di ripristino dello stato dei luoghi e non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione".

I proprietari in sede di ricorso hanno affermato inoltre che fosse intervenuta prescrizione in ordine ai reati edilizi contestati e che dunque il ricorso andasse accolto. I giudici della Corte liquidano la questione chiarendo che il manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina del codice penale "avendo natura di sanzione amministrativa e carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso".  

I giudici della suprema corte  sul punto specifico, respingendo il ricorso, chiariscono che "Le caratteristiche di questa sanzione amministrativa non consentono di ritenerla "pena" e pertanto è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione".

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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