Pace fiscale, arriva la proroga al 31 luglio 2019
A fronte dell’elevato numero di domande di adesione alla rottamazione ter giunte all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2019 (scadenza inizialmente prevista), il Governo giallo-verde del premier Conte ha deciso per una proroga della scadenza.
Con un emendamento inserito nel recente Decreto crescita, la scadenza fissata come termine ultimo di presentazione delle domande per accedere alla cosiddetta “Pace fiscale” slitta, dunque, dal 30 aprile 2019 al 31 luglio 2019.
Chi, quindi, non ha fatto in tempo a inviare la richiesta entro la prima scadenza fissata, avrà ancora poco più di un mese per regolarizzare la sua posizione con il fisco beneficiando di importanti agevolazioni. Vediamo quali.
Cos’è la pace fiscale
La pace fiscale è un progetto di compliance introdotto con la Legge di Bilancio 2019 e con il decreto fiscale collegato che mira a ridurre il numero dei contenziosi tributari e a regolarizzare le posizioni pendenti dei contribuenti morosi agevolando il pagamento dei loro debiti.
Riprendendo le versioni precedenti delle rottamazioni, è stato deciso un piano più ambio, denominato appunto “pace fiscale” che prevede quattro diversi strumenti per chiudere le pendenze col fisco:
• rottamazione ter delle cartelle esattoriali;
• saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica e con in ISEE fino a 20 mila euro;
• stralcio totale per le cartelle di valore inferiore a 1.000 euro;
• definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
Come detto, ora ci sarà tempo fino al 31 luglio per ricorrere alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti con un ISEE fino a 20 mila euro. Per quanto riguarda lo stralcio totale delle cartelle di valore inferiore a 1.000 euro, ciò è stato effettuato in maniera automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza che il contribuente dovesse fare specifica domanda.
Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali
La misura del “saldo e stralcio delle cartelle esattoriali” interessa tutti i contribuenti che si trovano in difficoltà economica e che hanno un valore ISEE inferiore a 20 mila euro.
Per loro sarà possibile sanare i propri debiti con il fisco, relativi alle cartelle esattoriali riguardanti debiti compresi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, in maniera parziale in base ad aliquote specifiche in base alla loro capacità contributiva risultante dall’ISEE.
Nello specifico, la percentuale da applicare sulle somme dovute in base all’ISEE sono pari:
- aliquota pari al 16% delle somme dovuto a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo fino a un ISEE di 8.500 euro
- aliquota pari al 35% delle somme dovuto a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo per ISEE compreso tra 8.500,01 euro e 12.500 euro
- aliquota pari al 20% delle somme dovuto a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo per ISEE compreso tra 12.500,01 euro e 20.000 euro
E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
La rottamazione ter
Per chi non ha fatto in tempo ad aderire alla rottamazione ter entro il 30 aprile 2019, ha ancora una possibilità di farlo entro il 31 luglio 2019.
E’ stata, infatti, prorogata la scadenza della misura prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 grazie alla quale è possibile sanare i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 pagando esclusivamente le somme dovute senza dover versare anche le sanzioni e gli interessi di mora.
Ricordiamo, che possono aderire, a determinate condizioni, anche coloro hanno aderito alle rottamazioni precedenti senza, però, essere riusciti a rispettare i termini.
Restano comunque esclusi dalla rottamazione ter:
- il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea
- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Unica differenza rispetto alla scadenza inizialmente prevista per la rottamazione ter è che le rata non sono più 18, ma 17 sempre spalmate in cinque anni, di pari importo, e con scadenza 30 novembre per il 2019 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni successivi.
Ricordiamo, infine, che con la nuova versione della rottamazione, è ammesso un ritardo fino a 5 giorni senza decadere dalla Definizione agevolata nel pagamento delle rate.
Il mio studio si offre disponibile per assistenza e consulenza al riguardo.
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