Pace fiscale e Condono tributario: rottamazione o "saldo e stralcio"?
La "pace fiscale", con la conversione del D.L. n. 119/2018 e l'approvazione della Legge di bilancio 2019, trova oggi piena e completa attuazione.
Tuttavia le incertezze tra i contribuenti sono diverse, e le "strade" percorribili per una composizione alternativa del debito fiscale sono molteplici e da ponderare attentamente.
Occorre, infatti, scindere tra la previsione normativa prevista dall'art. 3 del D.L. fiscale (rubricata "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione") nota come "Rottamazione ter") dalla previsione normativa prevista dall'art. 1, commi 184 e ss, della Legge di bilancio 2019 (c.d. "saldo e stralcio dei debiti fiscali") senz'altro più favorevole per il contribuente ma, per questo motivo, sottoposta a ben più stringenti requisiti di accesso.
La rottamazione ter consente di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'art. 30, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, co. 1, del d. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il pagamento delle somme di cui è effettuato o in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno
a decorrere dal 2020.
Diversamente, il c.d. "saldo e stralcio" consente alle sole persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (certificata da apposito ISEE) di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati – a titolo di tributi, interessi e sanzioni – all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, e se derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, versando una somma forfettaria pari al 16%, 20% o 35% (a seconda della soglia ISEE). Analoghe disposizioni sono previste per estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
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