Pace fiscale: le controversie ammesse ed escluse


La nuova modalità per estinguere le pendenze tributarie gravose esclude alcuni tributi
Pace fiscale: le controversie ammesse ed escluse

 

La pace fiscale è una nuova misura per la regolarizzazione delle pendenze tributarie con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AeR) e delle multe dovute a vario titolo, estendendosi anche ad accertamenti fiscali in corso o liti potenziali. L’intenzione è quella di avviarla già dall’1 gennaio 2019. In riferimento alla pace fiscale, il citato testo provvisorio del DL fiscale stabilisce che le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate possono essere definite con il versamento di un importo pari al valore della controversia. Viene poi sottolineato che sono ammesse alla pace fiscale le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le controversie tributarie escluse dalla pace fiscale sono quelle concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali, l’I.V.A. e le somme dovute a titolo di aiuti di Stato. Quanto al pagamento delle somme dovute, al momento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione al massimo di cinque rate trimestrali, è esclusa la compensazione e, inoltre, non è possibile pagare rate se gli importi dovuti sono pari o inferiori a euro duemila. Il termine della prima rata di pagamento dovrebbe essere il 16.05.2019.

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di Studio Molinaro

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