Pace fiscale per A.S.D. E S.S.D.: valutazioni di convenienza
Società/ASD: regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti. L'articolo 7 del Decreto Legge n. 119 del 2018, in corso di conversione in legge, contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI. Queste possono avvalersi:
➢ della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;
➢ della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità. L'articolo 7, comma 1, consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale regolata dall'articolo 9 del decreto in esame per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo. La relazione del Governo precisa che le società e associazioni suddette possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale nel limite di 30.000 euro per singola imposta e per periodo d'imposta. Si segnala l'opportunità di chiarire in via esplicita nel provvedimento se il limite complessivo di 30.00 euro di imponibile annuo vada rapportato al cumulo delle imposte oggetto di dichiarazione integrativa, ovvero se sia riferibile a ciascuna di esse. Oltre alla possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono, ai sensi del comma 2:
➢ avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2 del decreto in esame, versando per intero l'imposta sul valore aggiunto (IVA), un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (lettera a);
➢ avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 del decreto in esame (lettera b). Per la definizione agevolata delle liti pendenti sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell'esito della eventuale pronuncia giurisdizionale resa in primo grado. In particolare, prendendo come riferimento la data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione della pendenza potrà essere effettuata con il versamento volontario del:
➢ 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera b, numero 1);
➢ 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera b, numero 2);
➢ 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva. Il comma 3 precisa che la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, definita dal comma 2, è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tali casi è possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.
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