Padri, tempo con i figli e mantenimento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3203 emessa il 15.12.2020, ha affermato il principio per cui se un padre aumenta la frequenza del diritto di visita delle figlie minori e si impegna quindi a mantenerle direttamente durante la permanenza delle stesse presso di lui, ciò giustifica la riduzione del mantenimento dovuto alla madre per le spese ordinarie.
La Corte di Appello di Venezia, su ricorso promosso dal padre per la modifica delle condizioni di affidamento delle figlie minori nate fuori dal matrimonio, finalizzato alla riduzione dell’assegno disposto per il loro mantenimento ordinario, aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale quanto alla collocazione prevalente presso la madre, ma con la possibilità che le figlie minori frequentassero e soggiornassero per molto più tempo presso il padre, accogliendo quindi il reclamo sulla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento.
La Corte d'Appello, infatti, riduceva il contributo al mantenimento ordinario per le figlie da versare alla madre, disponendo il mantenimento diretto delle due minori da parte del padre nel periodo in cui le figlie abitavano con lui.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che “la riduzione di tale contributo si poteva giustificare con l’ampliamento del diritto di visita del padre e con il regime di mantenimento diretto della prole, non trascurato il fatto che le minori vivevano molte ore in educandato”.
Contro la pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la madre, lamentando in particolare la violazione e falsa applicazione della norma sui presupposti della revoca o modifica dei provvedimenti adottati.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla madre delle minori e ha confermato la decisione della Corte di Appello, affermando che “il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l’uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio, ha introdotto l’art. 337 quinquies c.c., che contempla la possibilità per ogni genitore di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni alla misura e modalità del contributo”.
La Suprema Corte ha, quindi, affermato che sussiste il pieno diritto del padre “di chiedere, in considerazione anche delle diverse esigenze e necessità delle figlie conseguenti alla loro crescita, una modifica delle condizioni di frequentazione delle figlie minori” e ha ritenuto corretto l'accoglimento della decisione di diminuire il mantenimento ordinario dovuto dal padre per le figlie sulla base “della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione delle minori da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto durante i suddetti periodi".
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