Paga la banca se segna male!


Responsabile la banca che inserisca frettolosamente ed erroneamente il nominativo di un cliente alla centrale rischi
Paga la banca se segna male!
Ancora una volta un Tribunale ha confermato ciò che ormai è una realtà sempre più consolidata nell'ambito del mondo della Giurisprudenza e del diritto onnicompreso.
Gli enti bancari, pur nella loro purtroppo rilevante influenza nella sfera economica, e conseguentemente nella vita delle persone, non sono i padroni incontrollati del vapore!
Hanno dei limiti ben precisi: il rispetto delle norme di legge che tutelano i rapporti tra correntisti, utenti ed Istituti di credito si inserisce una recente sentenza del Tribunale di Firenze, e più precisamente la n. 2539 del 29/07/2013, la quale ha statuito che "qualora la Banca, omettendo di mettere in campo tutte le cautele ed attenzioni che il caso impone, segnali al sistema interbancario il nominativo di un cliente che non aveva alcun debito, ovvero aveva una debito inferiore rispetto a quello fatto oggetto di segnalazione, sorge una responsabilità risarcitoria a suo carico".
Il principio, che sembra quasi palese ed inequivoco nella sua chiara semplicitò, è invece il frutto di una lunga e sofferta elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria.
Ci è voluto del tempo prima che i Giudici si rendessero conto della disinvoltura e della spietata leggerezza con la quale spesso le Banche provvedevano alle segnalazioni dei clienti alle Centrali Rischi, che comportavano conseguenze gravi per gli stessi sotto due profili.
Il primo è senza dubbio l'impossibilità per i segnalati di accedere al credito, con tutto quanto ne consegue, soprattutto nell'ambito delle attività piccolo e medio imprenditoriali; si pensi agli artigiani, all'esercito delle partite Iva, ma anche alla casalinga che necessiti di un finanziamento per poter pagare l'elettrodomestico indispensabile alla propria quotidianità.
In secondo luogo, ma non meno importante è grave, è quello che può definirsi "danno alla reputazione economica" della persona, danno di tipo non patrimoniale, che secondo gli ultimi sviluppi Giurisprudenziali della suprema corte, potrà essere dimostrato anche solo mediante l'utilizzo di presunzioni.
Circostanza che è ribadita da questa sentenza la quale appunto fa riferimento "nella nozione di danno morale soggettivo" rientrano sia i danni morali soggettivi, sia i danni non patrimoniali da lesione Grave dei diritti fondamentali comunque risarcibili a prescindere dalla presenza di un reato; di tal che tale tipo di danno deve consistere una effettiva lesione della sfera giuridica del soggetto leso, necessitante di prova, pur attraverso meccanismi presuntivi.
Pertanto le Banche dovranno essere caute ed attente prima di marchiare una persona, magari per errore, come "insolvente" o "cattivo pagatore"

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di Avvocato Dalle Mura

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