Pagamento del bollo dell'auto: quale prescrizione - diritto tributario -
Il bollo è una tassa automobilistica obbligatoria che tutti i proprietari di auto, moto, motorini e di veicoli in generale, sono tenuti a versare entro una specifica scadenza.
Può accadere, non di rado, che il proprietario si dimentichi di effettuare il versamento non ricevendo, dalla Regione, alcun tipo di avviso bonario di scadenza.
In tal caso, la richiesta di pagamento del bollo oltre la scadenza deve avvenire con avviso di accertamento notificato dall’ente competente (Regione o Agenzia Entrare Riscossione del luogo di residenza del debitore) al contribuente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Ma entro quali termini l’ente deve procedere?
L’art. 5 del d.l. 953/1982 convertito, con modificazioni, dalla L. 53/1983, stabilisce espressamente che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Tale termine decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento.
Trascorso il detto termine l’avviso di accertamento e/o la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione sono da considerarsi illegittimi, così come saranno illegittimi gli eventuali atti successivi.
Qualunque atto venga notificato dalla Regione o Agenzia Entrate Riscossione (sempre a mezzo raccomandata a.r. o PEC) nell’arco temporale dei tre anni interrompe la prescrizione e ricomincerà a decorrere un nuovo termine triennale.
Non valgono a interrompere i termini prescrizionali gli avvisi bonari inviati con raccomandata semplice in quanto la comunicazione, non avendo data certa, non può avere efficacia interruttiva.
Pertanto, se il contribuente riceve un avviso di accertamento o una cartella di pagamento per il bollo auto trascorsi 3 anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento senza che siano stati notificati, ai sensi di legge, altri avvisi di pagamento interruttivi della prescrizione, deve fare ricorso alla Commissione Tributaria competente al fine di evitare ulteriori procedure esecutive (quali ad esempio il fermo amministrativo sul veicolo).
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